Le nuove tariffe sulla mediazione

25.09.2011 17:42

Le nuove tariffe sulla mediazione

Liberalizzate le tariffe per la mediazione civile e la mediazione obbligatoria dal 20 Marzo 2012.

Nuove regole e nuove tariffe per la mediazione civile, previste dal Dm 145/2011, introducono una maggiore autonomia operativa da parte degli organismi che le devono applicare.

In sostanza, a distanza di pochi mesi dall'entrata a regime della mediazione civile e commerciale, il Ministero della Giustizia è intervenuto con una serie di modifiche al fine di migliorare il funzionamento della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie.

Lo ha fatto con il Decreto Ministeriale n. 145 del 2011. Modifiche sul sistema delle tariffe, interventi sui criteri inderogabili per l'assegnazione degli incarichi e modifiche che rendono ora operativa l'attività di vigilanza del ministero della Giustizia.

Il numero degli enti accreditati alla mediazione è oggi di 443, un numero che assicura un buon grado di concorrenza tra gli stessi, a garanzia del cittadino e dei costi minimi che lo stesso andrà a sostenere in caso di neccessità di ricorrere ai mediatori.

 

Quando la mediazione è facoltativa e quando è obbligatoria

Ricorrere alla mediazione non è sempre un obbligo da parte del cittadino. Infatti, nel caso di controversie civili e commerciali che riguardano diritti disponibili il ricorso alla mediazione è sempre facoltativo.

 

La mediazione è invece obbligatoria, a partire già dal 21 Marzo 2011 nelle seguenti materie

  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
  • Risardimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari

 

In questi casi, invece, la mediazione sarà obbligatoria a partire dal 20 Marzo 2012.

  • Condominio
  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

 

L'indennità di mediazione

Per indennità di mediazione si intende il costo complessivo che graverà su ciascuna parte. L'indennità di mediazione comprende:

  • le spese di avvio del procedimento di mediazione: le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40 che sarà versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
  • le spese della mediazione: le spese di mediazione, invece, è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al Dm 180/2010.

 

Gli importi

 

Valore della lite Spesa per ciascuna parte
Fino a 1.000 Euro 65
Da 1.001 a 5.000 130

Da 5001 a 10.000

240
Da 10.001 a 25.000 360
Da 25.001 a 50.000 600
Da 50.001 a 250.000 1000
Da 250.001 a 500.000 2000
Da 500.001 a 2.500.000 3800
Da 2.500.001 a 5.000.000 5200
Oltre i 5.000.000 9200

 

Attenzione, perchè nel caso di affari particolarmente complessi, difficili o importanti, l'importo massimo può essere aumentato di un quinto.

In caso di successo della mediazione, mentre il Dm180/2010 prevedeva che l'importo massimo doveva essere aumentato in misura non superiore ad un quarto, ora il Dm 145/2011 ha ridotto questo limite, prevedendo che, in caso di successo della mediazione, l'importo massimo deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto.

Però, l'importo massimo deve invece essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta di mediazione. Questo aspetto non è stato modificato dal Dm 145 del 2011.

 

I nuovi aumenti nei casi in cui la procedura di mediazione è obbligatoria.

Il Dm 145/2010 prevedeva che, in tutte le materie in cui la mediazione dovesse essere obbligatoria ex lege, (vedi elenco in cima alla pagina) l'importo massimo doveva essere ridotto di un terzo.

Ora, il Dm 180/2011 ha ridotto lievemente tali aumenti, prevedendo che l'importo massimo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, ovvero fino al valore di 250.000 euro, e della metà per i restanti scaglioni. In questo caso si applica soltanto l'aumento in caso di successo della mediazione.

 

Contumacia nel procedimento di mediazione

Nal caso in cui nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipava al procedimento, il vecchio Dm 145 prevedeva che l'importo massimo doveva essere ridotto di un terzo.

Ora, il Dm 180 prevede che l'importo massimo deve essere ridotto a 40 euro per il primo scaglione e a 50 euro per gli altri, ferma restando l'applicazione dell'aumento in caso di formulazione della proposta.

 

La condizione di procedibilità

Nai casi previsti di mediazione obbligatoria elencati in cima alla pagina, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

A tal fine, la parte è tenuta a depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore) e a produrre, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

 

 

Nei casi in cui il valore della controversia sia indeterminato o indeterminabile, o vi sia tra le parti una divergenza sulle stime fatte, la decisione sarà presa dall'organismo, ma sino al limite di valore di 250 mila euro.

 

 

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