Le ritenute sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro dipendente e autonomo

16.04.2011 18:51

Le ritenute sui compensi corrisposti per prestazioni di lavoro dipendente e autonomo


L’amministratore, per conto del condominio, deve effettuare e versare le ritenute sui seguenti compensi erogati dal condominio stesso:


- per lavoro dipendente (si pensi alle retribuzioni corrisposte al portiere);
- per lavoro autonomo anche occasionale (compensi corrisposti all’amministratore e/o ad altri professionisti che hanno prestato la loro opera a favore del condominio – ad esempio, prestazioni di ingegneri, geometri, ecc.).


Le ritenute si effettuano, a titolo d’acconto, all’atto del pagamento, nelle seguenti misure:


- redditi di lavoro dipendente secondo le aliquote Irpef;
- redditi di lavoro autonomo, anche occasionali: aliquota del 20%.

 

Se il condominio ha alle proprie dipendenze lavoratori dipendenti o assimilati, l’amministratore deve rispettare anche le altre disposizioni in materia, tra cui la tenuta dei libri obbligatori (in primo luogo, libro paga e libro matricola) e l’adempimento degli obblighi nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali.


Le ritenute vanno versate, mediante modello F24 intestato al condominio, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o dovevano essere operate, utilizzando i seguenti codici tributo:


- 1001, per le ritenute sulle retribuzioni per lavoro dipendente;
- 1040, per le ritenute sui compensi per l’esercizio di arti e professioni.


Se il termine cade di sabato o di giorno festivo il versamento si considera tempestivamente effettuato se eseguito il primo giorno lavorativo successivo

 

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