Le sanzioni per le infrazioni al regolamento condominiale

22.08.2011 17:28

Le sanzioni per le infrazioni al regolamento condominiale

L’art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento”.
Questo importo non ha subito negli anni modifiche da parte del legislatore.
Qualunque sanzione superiore a detta cifra dovrebbe quindi essere dichiarata nulla, in sostanza vanificando la potestà punitiva del condominio.
Secondo altra interpretazione, invece, la norma citata, proprio perché realisticamente inapplicabile, non esaurirebbe la potestà sanzionatoria del condominio per violazione del regolamento.
Di fatto nei regolamenti condominiali è frequente la previsione di clausole che dispongono sanzioni a carico dei condomini che non si attengono alle norme del regolamento stesso. Tra le sanzioni più frequenti vi è la previsione dell’applicazione di interessi di mora nei confronti del condomino debitore inadempiente.
Se non specificato altrimenti il saggio di interesse moratorio è pari al tasso legale. La previsione di un tasso maggiore di quello legale deve essere indicata con chiarezza. Inoltre, perché sia opponibile anche nei confronti dei successivi acquirenti, è necessario che l’atto che la contiene sia trascritto nei Registri Immobiliari, oppure che la clausola sia accettata espressamente nell’atto di acquisto.
Qualora il tasso dovesse risultare usurario scatterebbero nei confronti dell’amministratore, quale rappresentante legale del condominio, tutte le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

 

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