Misura degli interessi nel caso di accertamento con adesione

22.06.2011 12:34

Misura degli interessi nel caso di accertamento con adesione

Domanda
L’art. 6 del decreto 21 maggio 2009 ha disposto che “… A decorrere dal 1 gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di: … d) accertamento con adesione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti;…”.
A questo proposito si chiede:

a) Quale sia la percentuale d’interessi da applicare sulle maggiori imposte dovute in caso di accertamento con adesione fino al 31 dicembre 2009?

b) La nuova percentuale d’interessi pari al 3,5 % si applica sulle maggiori imposte dovute oppure sulle rate successive alla prima nel caso in cui il contribuente scelga di rateare le maggiori somme dovute ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (e quindi nel caso di pagamento rateale la misura del saggio degli interessi legali sarebbe pari al 3,5 % invece dell'1% fissato per il 2010 e dell’1,5% per il 2011)?

c) Nel caso in cui la percentuale del 3,5 % si applichi solo sulle somme rateizzate, qual è la percentuale d’interessi da applicare sulle maggiori imposte dovute a partire dal 1 gennaio 2010?

d) Le considerazioni di cui ai precedenti punti possono essere fatte valere anche per l’istituto dell’adesione ai processi verbali di constatazione?

 


Risposta
L’art. 6 del decreto 21 maggio 2009, in ossequio all’art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è intervenuto a disciplinare il tasso degli interessi dovuti per ritardato pagamento, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sulle maggiori imposte emergenti dall’accertamento con adesione (di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997), versate nei termini ivi previsti, si applica la nuova percentuale di interessi pari al 3,5%.


Per ciò che concerne, invece, gli accertamenti con adesione perfezionati fino al 31 dicembre 2009, sulle maggiori imposte dovute si applica il tasso d’interesse di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, nella misura del 2,75% - fino al 30 settembre 2009 – e del 4% dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009 (tasso così modificato dall’art. 2 del decreto 21 maggio 2009).

 

Per quanto riguarda gli interessi connessi al pagamento rateale dell’atto di definizione, l’art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997, prevede espressamente che “Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione (…)”.


Al riguardo si ricorda che il citato saggio, già fissato al 3% dal decreto del 12 dicembre 2007 - con decorrenza 1° gennaio 2008 - è stato, poi, ridotto all’1% dal decreto del 4 dicembre 2009 - con decorrenza 1° gennaio 2010 – e, quindi, fissato all’1,5% dal decreto del 7 dicembre 2010 - con decorrenza 1° gennaio 2011.


Si precisa, peraltro, che la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi (ciò significa che il tasso di interesse legale per un accertamento perfezionato nel 2010 è pari all’1%, anche se le rate saranno corrisposte negli anni successivi).


Per quanto riguarda, infine, l’istituto dell’adesione ai processi verbali di constatazione, si richiama quanto disposto dall’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997 (introdotto dall’art. 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112), il quale, al comma 3, prevede che “ (…) le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale”.

 

Pertanto, anche nel caso del processo verbale di constatazione, l’istituto dell’adesione segue le regole sopra citate, sia per quanto concerne gli interessi applicabili alle maggiori imposte dovute, sia per quanto concerne gli interessi dovuti nel caso di pagamento rateale, fatta eccezione per la data di decorrenza del calcolo di questi ultimi.