Mod. 730/2014 per lavoratori dipendenti privi di sostituto d’imposta

09.09.2013 10:58

Mod. 730/2013 per lavoratori dipendenti privi di sostituto d’imposta (art. 51-bis DL. 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla L. 9 agosto 2013 n. 98)

 

Istruzioni per l’elaborazione dei mod. 730/2013 relativi ai soggetti titolari di lavoro dipendente e assimilati privi di sostituto d’imposta

 

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione “730 - Situazioni particolari”

 

La dichiarazione può essere presentata dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se:
- dalla stessa risulta un esito contabile finale non a debito (rigo 152 mod. 730-3 – rigo 151 col. 2 mod. 730-3 maggiore o uguale a zero);
- è presente un reddito in almeno uno dei righi della sezione I o della sezione II del quadro C relativo al dichiarante (la condizione non rileva per il secondo dichiarante nel caso di dichiarazione congiunta). 

 

Tali modelli 730 non potranno essere presentati per integrare un precedente modello 730 o Unico validamente presentati (nel caso in cui il contribuente abbia già presentato la propria dichiarazione dei redditi prima di presentare il mod. “730-Situazioni particolari” è opportuno annullare la precedente dichiarazione).

 

Successivamente alla presentazione di tali modelli non sarà consentito presentare un mod. 730 integrativo. 

 

 

Importante

Al fine di evitare l’erogazione di rimborsi non dovuti, successivamente recuperati dall’amministrazione finanziaria con applicazione di sanzioni ed interessi, è necessario chiedere al contribuente che intende presentare la dichiarazione “730-Situazioni particolari” se ha già utilizzato, in tutto o in parte, il credito derivante dalla dichiarazione per il pagamento di imposte diverse da quelle liquidate con la dichiarazione 730 “730-Situazioni particolari” quali ad es. l’IMU, la TARES, ecc.., mediante delega di versamento F24.

 

In caso affermativo, l’importo utilizzato in compensazione deve essere indicato nel quadro IMU, unitamente all’importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione per il pagamento dell’IMU. 

 

 

Modalità e termini del rimborso

I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul proprio conto corrente bancario o postale possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina Cosa devi fareRichiedereRimborsiAccredito rimborsi su conto corrente.

 

Nel modello, presentabile in via telematica se il contribuente è in possesso di pincode o presso un qualsiasi ufficio AdE, vanno indicati i dati (in particolare codice IBAN) relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. 

 

 

L’Agenzia delle entrate provvederà a rimborsare direttamente i contribuenti interessati con le seguenti modalità:

- nel mese di dicembre 2013 ai soggetti che avranno inviato telematicamente/consegnato ad un ufficio territoriale il “modello per la richiesta di accreditamento su c/c dei rimborsi fiscali”;
- entro il primo semestre 2014 ai soggetti che non presenteranno il citato modello.

 

 

Argomento: Mod. 730/2014 per lavoratori dipendenti privi di sostituto d’imposta perchè hanno perso il lavoro

Data: 11.12.2014

Autore: Best Seller

Oggetto: vijzliq@gmail.com

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