Modalità di pagamento del ravvedimento

29.04.2011 14:28

Modalità di pagamento del ravvedimento


Per usufruire del ravvedimento i versamenti vanno eseguiti, indicando gli appositi codici tributo:
• con il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’IVA, l’Irap, e l’imposta sugli intrattenimenti;
• con il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti, indicando la causale “SZ” e, nello spazio riservato agli estremi dell’atto, l’anno cui si riferisce la violazione.


Non è prevista alcuna forma di pagamento rateale.


In entrambi i casi:
• se il periodo d’imposta da indicare non coincide con l’anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (esempio: 2010);
• se sono dovuti interessi, questi, calcolati al tasso legale, vanno indicati nel Mod. F24 utilizzando gli appositi codici tributo; nel caso in cui si tratti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli stessi vanno versati cumulativamente con il tributo;
• le sanzioni vanno versate con un apposito codice tributo (l’elenco completo dei codici è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate).

 

ATTENZIONE
Per i tributi per i quali è ammessa, il contribuente può effettuare la compensazione delle somme e delle sanzioni dovute per effetto del ravvedimento con i crediti d’imposta vantati.

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