Nuovi tempi per il ricorso alle multe stradali

06.10.2011 10:23

Nuovi tempi per il ricorso alle multe stradali

I termini per fare opposizione al verbale di accertamento di una infrazione stradale sono stati dimezzati a partire dal 7 Ottobre.

 

Le multe per infrazione del codice della strada, tanto odiate dagli automobilisti italiani, avranno soltanto 30 giorni di tempo per poter essere contestate davanti ad un giudice.

Dimezzamento dei tempi, dunque, per le multe relative ad infrazioni del codice della strada, rispetto ai 60 giorni prevvisti dalla normativa precedente. Il procedimento del ricorso è sempre lo stesso, ma mentre prima l'automobilista poteva recarsi presso un giudice di pace per tentare l'annullamento del verbale entro 60 giorni, ora, dal 7 ottobre, i tempi per tentare un ricorso ed evitare di pagare la multa che si intende contestare sono stati ridotti a 30.

I trenta (30) giorni decorrono dal momento in cui l'automobilista riceve il verbale di infrazione (la multa per intenderci), ovvero la data di notificazione del verbale, ovvero ancora dalla data di contestazione della violazione.

Tuttavia occorre sottolineare che nel caso in cui il presunto contravventore al codice della strada abbia la propria residenza all'estero, i giorni utili per proporre ricorso al giudice di pace e tentare di richiedere l'annullamento del verbale sono sempre i vecchi 60 giorni della normativa precedente. Chiaramente, per i residenzi all'estero, gli attuali 30 giorni sarebbero stati un vero e proprio problema per poter procedere con l'eventuale ricorso al giudice di pace.

Il dlgs in questione, il n. 150 del 2011, ha ridotto anche i modelli processuali utilizzabili in caso di contenzioso. Dai 30 modelli precedentemente utilizzabili si è passati a soli 3 modelli. Si parla di processi civili non contenziosi, come appunto le opposizioni alle sanzioni amministrative come il verbale di infrazione al codice della strada, comunemente detto multa automobilistica.

Da ricordarsi che il giudice competente a decidere le multe automobilistiche è sempre il giudice di pace. Questo a prescindere dall'importo della sanzione. Mentre in altri ambiti il giudice di pace è competente soltanto per importi inferiori ad una certa soglia, per le mutle automobilistiche è sempre il giudice di pace a dover decidere, per cui l'automobilista che intende contestare un verbale deve sempre rivolgersi a quest'ultimo.

Attenzione dunque ai nuovi tempi, perchè come al solito questo si tradurrà in un aumento delle dichiarazioni di inammissibilità per ritardo nella proposizione del ricorso stesso. Gli automobilisti, infatti, tarderanno nel conoscere la nuova normativa e i nuovi tempi per ricorrere, per cui è presumibile, almeno per il primo periodo di applicazione della nuova normativa, che la questione si tradurrà in una diminuzione dei fascicoli che riusciranno a superare il vaglio di ammissibilità.

Questa non è l'unica riforma o ritocco alla normativa che riguarda gli automobilisti. Ricordiamo infatti, che nel 2010 era stata cancellata l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le opposizioni alle sanzioni amministrative, comprese, appunto, quelle relative alle infrazioni al codice della strada.

Quindi, fare ricorso ad una multa non sarà sempre conveniente, perchè bisognera valutare il costo del ricorso e quello dell'importo del verbale stesso.

Vi ricordiamo, inoltre, che l'opposizione al verbale è inammissibile se il destinatario del verbale, prima di adire al giudice di pace, abbia presentato ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203 del codice della strada.

Infine, la possibilità di fare ricorso è preclusa anche all0rchè il contravventore effettui il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'erticolo 202 comma 1 del codice della strada. Infatti, versando tali importi e accettando la sanzione, l'automobilista di fatto riconosce la propria responsabilità e, conseguentemente, rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale (si veda a questo proposito la sentenza n. 13101 del 2009).

 

Quindi, ricapitolando, gli elementi essenziali da ricordare per il ricorso di una multa automobilistica sono i seguenti:

 

La competenza del giudizio

La competenza a giudicare per le opposizioni ai verbali di contestazione di violazioni relative al codice della strada spetta sempre al giudice di pace. Il giudice di pace competente è sempre quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Attenzione, dunque, agli automobilisti che viaggiano in lungo e in largo per l'italia. Una multa presa a milano implica il dover fare ricorso presso il giudice di pace di milano e non quello della propria residenza.

L'estensione dei ricorsi

L'automobilista può richiedere di fare opposizione non soltanto alle multe pecuniarie ma anche a tutte le sanzioni acccessorie tra cui il taglio dei punti della patente.

I termini per il ricorso

Il ricorso deve essere presentato a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o dalla data di notificazione del verbale di accertamento.

Casi di inammissibilità del ricorso

L'opposizione al verbale di infrazione deve essere considerata inammissibile anche quando il destinatario del verbale, prima di rivolgersi al giudice di pace, ha presentato ricorso al prefetto oppure abbia pagato in misura ridotta la multa.

La condanna

In seguito alla presentazione dell'opposizione al giudice di pace, e nel caso di rigetto dell'opposizione, il giudice stesso determina la sanzione tra il minimo e il massimo edittale.

 

 Da qui puoi scaricare il modulo per il ricorso.

 

 Fonte: Il Sole 24 ore