Presentazione del modello unico tramite intermediari abilitati

13.04.2011 13:14

Presentazione tramite intermediari abilitati


Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta e conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell’intermediario che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest’ultimo rilasciati.


Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all’intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 30 settembre 2011. Resta ferma la facoltà dell’intermediario di accettare o meno l’incarico.


L’intermediario è obbligato a trasmettere per via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l’intermediario può richiedere un corrispettivo.
L’elenco delle categorie di intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è presente nella Parte III “Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni” al punto 2.1.


Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, l’intermediario abilitato deve:
-  rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale,
dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo, previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29
settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dal medesimo art. 43 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.


Si ricorda che eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all’intermediario e la sua trasmissione per via telematica non determinano l’obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio,
se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all’intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa per via telematica.


Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell’Agenzia delle entrate).


Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale.

 

PONI UN QUESITO SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO