Profili fiscali dell'attività di amministratore di condominio

16.04.2011 18:40

Profili fiscali dell'attività di amministratore di condominio


Nella maggior parte dei casi, la persona fisica che ricopre l’incarico di amministratore di condominio svolge una vera e propria attività di lavoro autonomo.


Pertanto, dal punto di vista generale, le regole fiscali che disciplinano lo svolgimento di tale attività sono le stesse che valgono per gli altri professionisti.


Per avviare l’attività, l’amministratore deve richiedere la partita Iva entro 30 giorni dall’inizio della stessa utilizzando, se si tratta di persona fisica, il Modello AA9/8 che si può prelevare gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione “Modulistica”.


Il codice attività da indicare nel predetto modello è il 68.32.00 – Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi.

 

Ai fini della corretta individuazione degli adempimenti fiscali da porre in essere da parte dell’amministratore di condomini in materia di imposte sui redditi e Iva è possibile distinguere i seguenti casi:
- esercizio in maniera sistematica, abituale e organizzata dell’attività (ad esempio, chi gestisce più condomini): il reddito è qualificato come reddito di lavoro autonomo e si applicano tutti gli obblighi previsti dalle norme Iva (fatturazione, tenuta dei registri Iva, versamento dell’Iva periodica, dichiarazione, eccetera);
- esercizio abituale di una attività professionale e, contemporaneamente, svolgimento anche dell’amministrazione dei condomini (ad esempio, l’architetto che esercita anche attività di amministrazione condominiale): l’attività di amministratore, al pari dell’altra attività, genera reddito di lavoro autonomo; anche in tal caso si applicano tutti gli obblighi previsti dalle norme Iva;
- non esercente arti o professioni, che svolge in via continuativa l’attività di amministratore senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (ad esempio, il condòmino che si occupa della gestione del proprio stabile): l’attività genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e, ai relativi compensi, si applicano le regole di tassazione proprie del reddito di lavoro dipendente; inoltre, non c’è alcun obbligo ai fini Iva in quanto l’attività è esclusa dal campo Iva;
- se l’attività viene svolta da società di persone o di capitali, nominate amministratori con rappresentanza del condominio, il reddito che le stesse percepiscono è qualificato come reddito d’impresa e si applicano gli obblighi previsti dalle disposizioni Iva.

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