Proroga del contratto di locazione con cedolare secca

05.06.2011 18:10

Proroga del contratto di locazione con cedolare secca


In caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, occorre procedere, ai sensi dell’articolo 17 del TUR, al versamento dell’imposta di registro entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento.


Qualora il contratto venga prorogato per più annualità, il pagamento può essere eseguito annualmente ovvero per l’intero periodo. Il contribuente deve, gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it. inoltre, presentare l’attestato di versamento entro i venti giorni successivi al pagamento.

Tali modalità devono essere osservate in caso di contratti di locazione di immobili abitativi per i quali non è esercitata l’opzione per il regime della cedolare secca ovvero è esercitata, in caso di più locatori, solo da alcuni di essi.


Si precisa che il locatore che intende esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca, nell’ipotesi descritta, deve effettuare detta scelta tramite la presentazione del modello 69 presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate, nel termine di trenta giorni dal momento della proroga.

 

 

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