Quali sono le competenze dell'assemblea condominiale?

22.08.2011 17:40

Quali sono le competenze dell'assemblea condominiale?

 

La competenza dell’assemblea
L’art. 1135 c.c. riconosce all’assemblea numerosi compiti. In particolare, essa provvede:
• alla nomina, alla revoca (art. 1129 c.c.) e alla conferma dell’amministratore, nonché all’eventuale sua retribuzione
• all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione
• all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla ripartizione tra i condomini
• alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.


Inoltre, l’assemblea è competente in materia di:
• ricorsi contro i provvedimenti dell’amministratore (art. 1133 c.c.);
• liti in giudizio relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore (art. 1136 c.c.)
• riparazioni straordinarie di notevoli entità (art. 1136 c.c.)
• formazione e modifica del regolamento condominiale di natura assembleare (art. 1138 c.c.)
• innovazioni (art. 1120 c.c.)
• ricostruzione dell’edificio in caso di distruzione parziale o totale (art. 1128 c.c.)
• scioglimento del condominio (artt. 61 e 62 c.c.).

L’elenco delle attribuzioni contenuto nell’art. 1135 c.c. è solo esemplificativo.
Cosa vuol dire?
Significa che l’assemblea, in qualità di organo che manifesta la volontà dei condomini, può deliberare su qualunque argomento, non solo su quelli previsti dalla norma. L’unico limite alla competenza dell’assemblea è dettato dallo scopo: le delibere devono essere finalizzate alla gestione della vita condominiale e non possono perseguire fini estranei alla comunità.

 

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