Redditi ai fini isee da dichiarare per lavoro autonomi e impresa

05.10.2011 17:55

Redditi ai fini isee da dichiarare per lavoro autonomi e impresa

 

L’articolo 34 della legge 183/10 ha introdotto nuove componenti del reddito da dichiarare, oltre quelle previste dall’art. 3, comma 1, delle norme integrate dai D.P.C.M. n. 221/99 e n. 242/01.


In particolare, devono essere aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali.


Pertanto, i redditi che rientrano in tali categorie, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, se non espressamente esclusi, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della dichiarazione sostituiva unica (DSU).


Ad esempio, con riferimento al modello Unico Persone Fisiche 2010 per la dichiarazione dei redditi del 2009:


1) se il soggetto si è avvalso del regime dei Contribuenti minimi ed ha pertanto compilato il quadro CM, va indicato l’importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare va riportato l’importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell’impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall’imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7);


2) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RE, va indicato l’importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1;


3) se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato l’importo del rigo RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1.

 

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