Redditi di terreni e fabbricati per i non residenti

02.08.2011 17:30

Redditi di terreni e fabbricati per i non residenti

 

Ai sensi della normativa italiana, i redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se sono
posseduti da contribuenti non residenti.
Tuttavia, se il contribuente risiede in un Paese che ha stipulato con l’Italia una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (l’elenco
delle Convenzioni in vigore è riportato nel capitolo 5), potrà certamente fruire delle misure previste dalla Convenzione stessa, per evitare che su tali redditi si verifichi una seconda imposizione.
L’Irpef sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.
Per poter dichiarare l’immobile si deve conoscere la rendita catastale, che può essere individuata nei contratti di acquisto o nelle dichiarazioni di successione.
Se non si è in possesso della rendita catastale è possibile richiederla agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio o consultare il sito www.agenziaterritorio.gov.it
I redditi dei terreni risultanti dai certificati catastali (da indicare nel quadro RA) vanno rivalutati:
– dell’80% per i redditi dominicali
– del 70% per i redditi agrari.
La rendita catastale dei fabbricati (da indicare nel quadro RB) deve essere invece rivalutata del 5%.
Per gli immobili tenuti a disposizione dal contribuente si applica l’aumento di un terzo della rendita catastale (rivalutata del 5%). Tuttavia, al contribuente residente all’estero, questo aumento non si applica soltanto per uno degli immobili da lui tenuti a disposizione.

 

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