Reddito d' impresa per non residenti
Reddito d' impresa per non residenti
Sia la legislazione italiana che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni dispongono che il reddito d’impresa (da indicare nei quadri RF, RG e RD nel fascicolo 3 del Modello Unico Persone fisiche) conseguito nel territorio nazionale da contribuenti non residenti è imponibile in Italia solo nel caso in cui sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in Italia.
L’effettiva esistenza di una stabile organizzazione è definita dalle singole Convenzioni fiscali che, tuttavia, in linea generale, si basano su una definizione accettata a livello internazionale (esistono lievi differenze da un Paese all’altro).
L’espressione “stabile organizzazione” in linea di massima comprende:
– una sede di direzione;
– una succursale;
– un ufficio;
– un’officina;
– un laboratorio;
– un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore ai 12 mesi;
– una miniera o un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.
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