Reddito d' impresa per non residenti

02.08.2011 17:40

Reddito d' impresa per non residenti

 


Sia la legislazione italiana che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni dispongono che il reddito d’impresa (da indicare nei quadri RF, RG e RD nel fascicolo 3 del Modello Unico Persone fisiche) conseguito nel territorio nazionale da contribuenti non residenti è imponibile in Italia solo nel caso in cui sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in Italia.


L’effettiva esistenza di una stabile organizzazione è definita dalle singole Convenzioni fiscali che, tuttavia, in linea generale, si basano su una definizione accettata a livello internazionale (esistono lievi differenze da un Paese all’altro).


L’espressione “stabile organizzazione” in linea di massima comprende:
– una sede di direzione;
– una succursale;
– un ufficio;
– un’officina;
– un laboratorio;
– un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore ai 12 mesi;
– una miniera o un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

 

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