Reddito di lavoro dipendente prestato all’estero e retribuzione convenzionale

16.05.2011 15:34

Reddito di lavoro dipendente prestato all’estero e retribuzione convenzionale

 

D. Il lavoratore dipendente fiscalmente residente in Italia che presta per un periodo superiore a 183 giorni la propria attività lavorativa all’estero in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro può avvalersi, ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente, della retribuzione convenzionale indicata nel Decreto del Ministro del Lavoro che annualmente determina tali retribuzioni.

 

E’ possibile avvalersi di tale facoltà anche nel caso in cui nel decreto non sia individuabile l’attività svolta dal contribuente operando una assimilazione ad attività similari?


R. Il particolare regime di tassazione previsto dall’art.51, comma 8-bis), del TUIR per quei lavoratori che, nel rispetto di determinate condizioni prestano la propria attività lavorativa all’estero, prevede che il reddito di lavoro dipendente, in deroga al criterio analitico dettato per tale categoria reddituale, sia determinato assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata con decreto del Ministro del lavoro, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore e in particolare, senza tener conto degli elementi di retribuzione aggiuntivi corrisposti al lavoratore a seguito dell’invio all’estero.

 

La mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del particolare regime.

 

 

 


D. Un cittadino italiano fiscalmente residente in Italia che presta la propria attività di lavoro dipendente in Svizzera in via continuativa, determina il reddito di lavoro percepito all’estero sulla base delle retribuzioni convenzionali, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del TUIR.

 

Chiede se, a seguito della sostituzione del vecchio contratto di lavoro, con un nuovo contratto, sempre a tempo indeterminato ma con orario di lavoro dimezzato e stipendio mensile dimezzato, possa dichiarare l’importo dimezzato della retribuzione convenzionale.


R. La possibilità di frazionare le retribuzioni convenzionali è prevista dal decreto del Ministro del Lavoro che ne determina annualmente l’ammontare, al fine di adeguarle alla durata effettiva del periodo di lavoro nel corso del mese in caso di assunzione, risoluzione, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese.

 

Sulla base di tale criterio si può ritenere che, nell’ipotesi in cui il contratto di lavoro preveda che il rapporto di lavoro sia svolto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale possa essere ridotta proporzionalmente alla riduzione dell’orario di lavoro.

 

 

 

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