Regolarizzazione in caso di omessa fatturazione di operazioni imponibili

22.06.2011 12:29

Regolarizzazione in caso di omessa fatturazione di operazioni imponibili

Domanda
Qualora l’omessa fatturazione di operazioni imponibili venga regolarizzata nell’anno successivo, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale, ai sensi della lett. b) dell’art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, il relativo importo va incluso nella dichiarazione stessa (e non in quella dell’anno successivo, nel quale è stata eseguita la regolarizzazione).
Ciò premesso, si chiede di sapere:

se, qualora l’adempimento tardivo sia eseguito, per esempio, nel terzo anno (fatturazione nel 2014 di un’operazione effettuata nel 2011), fermo restando l’aspetto sanzionatorio, l’importo dell’operazione debba confluire nella dichiarazione del periodo corrente (2014), oppure debba comunque imputarsi all’anno 2011 e occorra, pertanto, ripresentare la dichiarazione relativa a tale anno ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998;

se il criterio (imputazione dell’operazione tardivamente fatturata all’anno di effettuazione), debba essere seguito a prescindere dalla regolarizzazione o meno degli aspetti sanzionatori.

 


Risposta
L’omessa fatturazione realizza l’ipotesi normativa di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, laddove viene configurata la violazione degli “obblighi inerenti alla documentazione e registrazione di operazioni imponibili” punita “con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio”.


Se si vuole correggere tale irregolarità è necessario emettere, ora per allora, le fatture omesse e presentare la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro i termini per l’accertamento previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria) che riporti, nei quadri VE e VF, anche
gli imponibili e le relative imposte risultanti da tali fatture.


Ovviamente, presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa in aumento è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria (a tal fine, si precisa che si considerano tali anche quelle presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione). Le fatture emesse per sanare l’omissione dovranno essere annotate
nei registri IVA dell’anno nel quale è stata eseguita la regolarizzazione, con l’accorgimento di indicare, sia nelle fatture stesse che nei registri, che le operazioni si riferiscono ad un diverso anno d’imposta.

Ovviamente, nell’ipotesi in cui non siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta cui si riferisce l’omessa fatturazione, l’importo delle fatture regolarizzate confluirà nella dichiarazione annuale da presentare.


Le modalità di regolarizzazione restano valide a prescindere dall’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso. Al riguardo, si rammenta che il contribuente ha la facoltà di definire la sanzione di cui al citato art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta, qualora ne ricorrano le condizioni, ad un ottavo del minimo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997 (come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 20, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220). Qualora dall’omessa fatturazione scaturisca anche la violazione di omesso o carente versamento periodico dell’imposta, il contribuente potrà definire la sanzione amministrativa di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, pari al trenta per cento di ogni importo non versato.