Riconoscimento dell’handicap attraverso il verbale per l’accertamento dell’invalidità civile

16.05.2011 15:19

Riconoscimento dell’handicap attraverso il verbale per l’accertamento dell’invalidità civile

D. La legge provinciale n. 7 del 15 giugno 1998 della Provincia autonoma di Trento, concernente la disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordi, prevede l’assegnazione di prestazioni economiche individuando i soggetti beneficiari sulla base della età anagrafica (invalidi civili che abbiano meno di 18 anni, invalidi civili di età compresa tra i 18 ed i 64 anni e invalidi civili che abbiano superato i 65 anni) e del grado di invalidità (esempio: minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età - codice identificativo 07; invalido civile ultra-65enne impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita - codice identificativo 05 o 06; ecc.). Al riguardo, si chiede di sapere quando una persona riconosciuta invalida sulla base delle predette classificazioni possa essere equiparata ai portatori di handicap di cui all’art. 3, comma 1 o comma 3 (handicap grave) della legge n. 104 del 1992 ai fini delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli.


R. Sono ammesse alle agevolazioni fiscali (detrazione dall’Irpef del 19%, Iva agevolata al 4%, esenzione dal bollo auto e esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà) previste per l’acquisto di veicoli le seguenti categorie di disabili:
1. disabili con ridotte o impedite capacità motorie;
2. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
3. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
4. non vedenti e sordi.
Riguardo alla certificazione medica attestante la disabilità richiesta dalle norme fiscali, diversi documenti di prassi (circ. n. 21 del 23 aprile 2010, risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007 e circ. n. 186 del 15 luglio 1998) hanno precisato che è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora i disabili abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente l’handicap al quale è ricollegata
l’agevolazione fiscale.
La circolare n. 21 del 23 aprile 2010 ha precisato altresì che per le finalità agevolative in discorso non può però ritenersi idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido “con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”, atteso che tale certificazione, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica, non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.
In linea con l’orientamento espresso nei precedenti documenti di prassi, si ritiene che a prescindere dai criteri adottati dalla provincia di Trento per il riconoscimento delle provvidenze economiche da attribuire agli invalidi civili, questi ultimi possano beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli a condizione che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento, nel caso di soggetti affetti da disabilità motoria, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, per i soggetti affetti da disabilità psichica, alla natura psichica o mentale della patologia e alla gravità della stessa. Per i soggetti affetti da handicap psichico o mentale si rammenta che è altresì necessaria l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1998.