Rigo RP30 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

13.04.2011 20:28

Rigo RP30 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione


I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i soggetti cha a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro.

Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, tali soggetti hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29.


I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 53 e 54 del CUD 2011 o nei punti 52 e 53 del CUD 2010 se è indicato il codice “3” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2011 o del CUD 2010.


Colonna 1
: indicare l’importo dei contributi, di cui al punto 53 del CUD 2011 o al punto 52 del CUD 2010, che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile.
Colonna 2: se è stato compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui al punto 54 del CUD 2011 o al punto 53 del CUD 2010, che il sostituto non ha escluso dall’imponibile e il risultato della seguente operazione:


5.164,57 – l’importo di colonna 1

 

 

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