Sanzioni per professionisti che non fatturano

17.10.2011 10:41

Nuove sanzioni per professionisti che non fatturano

Nuovi obblighi e nuove sanzioni introdotte dalla manovra correttiva dei conti pubblici (dl n. 138 2011 convertito in L. n. 148/2011)

 

I nuovi obblighi per i professionisti vanno dalla sospensione dall'esercizio della professione da tre gioni ad un mese in caso di omessa fatturazione delle prestazioni all'obbligo di pattuire il compenso dovuto al professionista si dal momento del conferimento dell'incarico fino ai nuovi obblighi della formazioni professionale continua per tutte le categorie professionali. Ma andiamo per ordine e vediamo quali sono le novità introdotte nel 2011 dal legislatore.

Stiamo parlando del nuovo scenario per le attività professionali in seguito alla legge n. 148 del 2011, licenziata dal parlamento in data 14 settembre 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 16 Settembre 2011.

Naturalmente le novità introdotte rappresentano soltanto, in parte, la cornice normativa entro la quale andranno definite le nuove norme per il riordino delle professioni intellettuali.

Vediamole una per una.

 

a) La sospensione dall'esercizio della professione in caso di mancata fatturazione delle prestazioni professionali.

Nuove regole, dunque, per tutti i professionisti iscritti in albi e ordini professionali per quanto riguarda gli obblighi relativi alla fatturazione delle prestazioni effettuate. In sostanza, le nuove regole affermano che in seguito alla "quarta violazione dell'obbligo di emissione della fattura nell'arco di un quinquiennio" il professionista sarà soggetto alle nuove sanzioni; in cosa consistono? In caso si verifichi l'ipotesi appena citata il direttore regionale delle entrate dovrà disporre l'immediata sospensione dall'esercizio dell'attività professionale del professionista. Il provvedimento di sospensione disposto dal direttore regionale dell'agenzia sarà dunque trasmesso al soggetto gestore dell'albo o dell'ordine professionale il quale, una volta ricevuta la comunicazione, provvede alla pubblicazione della stessa sul sito internet della categoria.

In tal caso il professionista sarà sospeso dall'esercizio dell'attività professionale per un periodo che può variare dai 3 giorni ad un mese. In caso di recidiva, invece, le sanzioni subiranno un inasprimento, tanto che il periodo di sospensione, in tal caso, può aumentare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi.

Si ricorda che in base alla disposizione contenuta nel comma 5 dell dl 138 del 2001, il provvedimento di sospensione sarà immediatamente esecutivo.

Quindi, in buona sostanza, viene meno il precedente inter del provvedimento disciplinare presso l'ordine o l'albo di appartenenza con la contestuale possibilità di esercitare il diritto di difesa dell'iscritto presso il suo stesso albo o ordine.

 

b) Obbligo di pattuizione scritta del compenso professionale

La lettera d) del comma 5 dell'articolo 3 dispone che "il compenso del professionsita è pattuto per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali".

Questo aspetto potrebbe rappresentare non soltanto un ulteriore adempimento a carico del professionista in sede di recepimento dell'incarico professionale, ma, sul fronte della lotta all'evasione fiscale, lo stesso potrebbe costituire un valido punto di riferimento che gli ispettori del fisco potrebbero utilizzare per contestare eventuali ipotesi di non corrispondenza tra gli importi pattuiti e gli importi fatturati.

Si pone, dunque, se così fosse, anche il problema di eventuali varianti agli stessi compensi che possono intervenire in corso d'opera. Infatti, se è vero che tali importi possono costituire un punto di riferimento per gli ispettori del fisco in termini di possibili valide presunzioni, è vero che per vincere le stesse presunzioni sarà necessario mettere per iscritto eventuali sconti e riduzioni dei compensi pattuiti originariamente con il cliente. Occorerà, in definitiva, evitare possibili scostamenti tra i compensi pattuiti in sede di conferimento dell'incarico e compensi effettivamente fatturati, poichè queste discrepanze potrebbero essere utilizzate dagli ispettori del fisco.

 

c) Deroga alle tariffe professionali.

Altro aspetto interessante è la possibiltià di pattuire dei compensi con i propri clienti in misura diversa da quelli previsti dal tariffario professionale. In sostanza, si sancisce il principio della derogabilità delle tariffe professionali.

 

d) Obbligo di formazione professionale

Il professionista avrà l'obbligo di adempiere correttamente e per tempo a tutti gli obblighi relativi alla formazione professionale continua. Nel caso non adempia a tali obblighi si prefigura un illecito disciplinare che sarà soggetto alle sanzioni  previste dai rispettivi ordini professionali.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di dedurre i costi e le spese per la formazione professionale, rimanel valida la vecchia disposizione del comma 5 dell'articolo 54 del TUIR, ovvero che "le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse le spese di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50%".

Molto strano, dunque, il fatto che da un lato si ponga come obbligatorio per i professionisti l'aggiornamento professionale e nel contempo tali spese, diventate del tutto inerenti l'attività, non possano essere interamente dedotte ma possano essere considerate soltanto parzialmente nella misura del 50%. Dal momento in cui l'attività di aggiornamento professionale diventa obbligatoria per il professionsita è naturale che le spese dovranno essere sottoposte ad una deduzione integrale poichè strettamente inerenti l'attività professionale (in accordo, dunque, con il principio dell'inerenza all'attività professionale dei relativi costi).

 

Riassumiamo nella seguente tabella le principali modifiche sulle attività professionali.

 

Novità previste Modalità
Sospensione del professionista in caso di mancata fatturazione (art. 2 comma 5, dl 138/2011)

- Alla quarta violazione dell'obbligo di emissione della fattura nell'arco di un quinquennio scattano le sanzioni

- Le sanzioni riguardano soltanto gli iscritti ad ordini o albi.

- Il provvedimento disciplinare è disposto direttamente dal direttore regionale delle entrate

- Il provvedimento di sospensione è direttamente esecutivo

Compenso pattuito per iscritto (articolo 3, comma 5 lettera d), del DL 138/2011) - Maggiori obblighi per il professionista in termini di oneri probatori in caso di controlli del fisco e discrepanza tra il compenso pattuito e il compenso fatturato
Deroga ai compensi previsti dal tariffario (articolo 3, comma 5 lettera d), del DL 138/2011) - Possibili riflessi negativi sugli strumenti di accertamento e verifica fiscale di tipo presuntivo quali studi di settore , parametri etc etc.
Obbligo di formazione professionale continua (articolo 3, comma 5 lettera b), del DL 138/2011)

- In questo caso la norma in oggetto recepisce gli obblighi già imposti dai singoli ordini professionali.

- Si attende una norma che consenta l'intera deducibilità dei costi per la formazione professionale