Spese per interventi riguardanti il risparmio energetico per le quali spetta la detrazione del 55%.(Introduzione) Quadro E sezione V del Modello 730

01.03.2011 18:10

 

Spese per interventi riguardanti il risparmio energetico per le quali spetta la detrazione del 55%. Agevolazione prevista dalla legge 296/2006, art. 1, commi da 344 a 352 e prorogata dalla legge 244/2007, art.1, commi da 20 a 24 e comma 286 - Quadro E, sezione V


La detrazione per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente è stata introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/06), prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010 dalla Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244/07) e ulteriormente prorogata anche per le spese sostenute nel 2011 (legge n. 220/10).
I commi da 344 a 347 della legge 296/06, elencano le tipologie di interventi che determinano il diritto alla detrazione e per ciascun intervento i limiti di detraibilità della spesa.
Il successivo comma 348 prevede esplicitamente che, per poterne effettivamente fruire, occorre fare riferimento:
- all’articolo 1 della legge 449/1997 (legge istitutiva della detrazione del 36%-41% per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio) e successive modificazioni;
- al D.M. 41 del 18/02/1998 (regolamento per la fruizione della detrazione di cui sopra) e successive modificazioni;
- oltre ad ulteriori condizioni di carattere tecnico relative alla tipologia degli interventi.
Infine, con il comma 349, sono state demandate ad un decreto le disposizioni attuative.
Decreto Interministeriale del 19/02/2007 (integrato dai Decreti Interministeriali del 26/10/2007, del 07/04/2008 e del 06/08/2009) e circolare 31.05.2007 n. 36
L’agevolazione è delineata mantenendo le modalità previste in relazione alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia; da questa, tuttavia, si differenzia per:
- l’entità dell’importo detraibile;
- alcuni aspetti procedurali specificamente previsti in ragione “della rilevanza assunta nell’attuale contesto, nazionale e sopranazionale, della questione energetico ambientale” (circolare 31.05.2007 n. 36).
La norma in origine prevedeva che la detrazione spettante dovesse essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi.
Conseguentemente coloro che avevano sostenuto spese nel 2007, hanno nell’anno d’imposta 2009, esaurito la detraibilità delle stesse.
La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all’art. 1 commi da 20 a 24 e 286 interviene modificando alcuni aspetti previsti dalla precedente norma istitutiva e più precisamente:
- viene prorogata la detraibilità delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010;
- per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10;
- introduce una nuova Tabella di valori energetici con effetto retroattivo a far data dal 1 gennaio 2007 relativamente agli interventi di cui al comma 345;
- per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l’installazione di pannelli solari, non è richiesto l’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio; inoltre per tali interventi non è più richiesto l’allegato E firmato dal tecnico abilitato ma solo l’allegato F a firma del richiedente;
- la detrazione prevista dall’art. 1 comma 347 della legge 296/2006 è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- per la trasmissione della documentazione viene previsto obbligatoriamente l’invio telematico all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori salvo determinati casi eccezionali (fine dei lavori prima del 30/04/2008 e complessità dei lavori).
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Sono state poi introdotte successive modifiche quali:
- a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal co. 4” (art. 6, comma 3, D. Lgs. 30/05/2008, n. 115 - G.U. n. 154 del 03/07/2008 – si veda anche Risoluzione 26.01.2010, n. 3);
- ripartizione delle spese sostenute nel 2009 in 5 quote annuali di pari importo (art. 29, comma 6, D.L. 20/11/ 2008, n. 185 convertito dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2 - G.U. n. 22 del 28/01/2009);
- comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate per gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009);
- soppressione dell’obbligo di acquisire, relativamente alle spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio (art. 31, Legge 23/0772009, n. 99);
- l’asseverazione può essere sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che occorre depositare presso le amministrazioni competenti (art. 4, co. 1, lett. a), D.M. 6/08/2009 - G.U. n. 224 del 26/09/2009);
- semplificazioni per la sostituzione di finestre ed alcuni impianti di climatizzazione invernale relativamente alle certificazioni rilasciate dai produttori in luogo dell’asseverazione (non è più richiesta la certificazione dei singoli componenti) (art. 7, co. 2, art. 8, co. 2, art. 9, co. 4, D.M. 6/08/2009 – G.U. n. 224 del 26/09/2009).
Con la Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.2, è stato precisato che la possibilità di rateizzare la detrazione per un periodo superiore al triennio, prevista dalla Legge finanziaria 2008, ha efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva.
Infine la Legge 13.12.2010, n. 220 art. 1 comma 48 interviene prorogando il beneficio anche per le spese sostenute nel 2011 ma prevedendo per tali spese una detraibilità suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

 

Segue:

La rateizzazione del beneficio

Il limite di detraibilità

Edifici interessatiCumulabilità con altre agevolazioni
Soggetti che possono fruire della detrazione

Interventi sulle parti comuni dei condomini: limiti

Soggetti che possono usufruire della detrazione

Decesso dell'avente diritto (successione)

Tipologia di interventi

Interventi sull'involucro (730/2011 Righi E38 – E40 col.1 cod.2)

Pannelli solari (730/2011 Righi E38 – E40 col.1 cod.3)

Tipologia di spesa

Adempimenti

Dati contenuti nella scheda informativa ai fini della detraibilità della spesa

Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa

Adempimenti in caso di prosecuzione dei lavori

Mancato invio della comunicazione di prosecuzione lavori

Tecnici abilitati

Manodopera in fattura

 

Rideterminazione delle rate


Per i contribuenti che nell’anno 2009 e/o 2010 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel 2008, è possibile rideterminare il numero di rate scelto in origine da chi ha sostenuto la spesa.


Considerando che nel 2008 il numero delle rate richieste, a scelta del contribuente, andava da 3 a 10 e che nel 2009 e nel 2010 è prevista esclusivamente la rateizzazione in 5, l’acquirente, il donatario o l’erede potranno optare solo per una rideterminazione che porti ad una rateizzazione su 5 rate

 

Detrazione del 55%: Forme di pagamento delle spese


Contribuenti senza Partita IVA

Tutte le spese (fatta eccezione per bolli, diritti e oneri di urbanizzazione) devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale, dal quale risultino con certezza causale del versamento e dati fiscali sia dell’ordinante sia del soggetto che ha ricevuto la somma.
E’ ammesso anche il bonifico on-line: qualora, per motivi di spazio ridotto nei campi riservati alla causale, non siano stati evidenziati tutti i dati richiesti dalla norma, è necessario che i dati mancanti vengano forniti alla banca in modo che questa possa adempiere all’obbligo di trasmetterli in via telematica all’agenzia delle entrate.

 


Altri Contribuenti

il pagamento può avvenire con qualsiasi forma

 


Contratti di locazione finanziaria

posto che il beneficio compete anche nell’ipotesi in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, in tal caso la detrazione spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente; non rilevano quindi i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore. Per quanto riguarda le modalità di fruizione, sono applicabili le regole previste per i titolari del reddito d’impresa e quindi non sussiste l’obbligo del pagamento tramite bonifico. Gli adempimenti documentali (proseguimento lavori, scheda informativa) dovranno essere assolti dal soggetto che beneficia della detrazione. (Circolare 23.04.2010 n. 21 punto 3.6)


L’art. 25 del DL 78/2010 (convertito L. 122/2010) ha disposto che a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le poste, al momento dell’accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che intendono beneficiare della detrazione 55% ai fini IRPEF (nonché 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alla sezione III), operano una ritenuta del 10% a titolo di acconto d’imposta sul reddito percepito dai beneficiari del bonifico, con obbligo di rivalsa; la ritenuta deve essere operata sull’importo del bonifico, decurtato dell’IVA in ragione del 20% (Circolare del 28.07.2010 n. 40/E).


Così come per i lavori di ristrutturazione edilizia anche per quelli riguardanti interventi di riqualificazione energetica il mancato pagamento con bonifico e/o l’omessa indicazione del costo della manodopera in fattura comporta la decadenza del beneficio.

 

Detrazione del 55%: Manodopera in fattura


Nella Circolare 16.02.2007 n. 11, punto 3.2, vengono dettagliate, relativamente alla detrazione del 36%, le modalità di indicazione in fattura del costo della manodopera sulle fatture emesse dal 1.07.2006. Poiché tale adempimento interessa, come già precedentemente indicato, anche la detrazione in esame, si ritiene utile riepilogare le indicazioni fornite con tale circolare.


    - Ditta individuale che rende la prestazione di servizio attraverso l’attività del solo titolare: non deve indicare alcun costo per la manodopera e deve essere fatta menzione di tale circostanza nella fattura emessa.


    - Impresa con dipendenti in cui anche il titolare partecipa alle fasi di lavoro: l’imprenditore avrà l’obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro. Nel caso in cui, pur avendo dipendenti, l’attività lavorativa venga svolta dal solo imprenditore si ritiene debba essere specificato che non è stata impegnata manodopera.


    - Lavori effettuati dalla ditta incaricata, avvalendosi, in tutto o in parte, delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto di opera o di subappalto: nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori/subappaltatori, secondo l’ammontare da questi ultimi comunicato. Rientrano in questa fattispecie anche le cessioni di beni con posa in opera degli stessi.

 

Detrazione del 55%: Tecnici abilitati


Circolare 31.05.2007 n. 36, punto 4
La certificazione richiesta per fruire dell’agevolazione deve: “…. essere rilasciata da tecnici abilitati, intendendosi tali, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del Decreto 19/02/2007, i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Il Decreto menziona gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali; tuttavia tenuto conto che in base alla legislazione vigente risultano abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, si deve ritenere che anche i professionisti appartenenti a tale categoria, se regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale, siano abilitati, nell’ambito delle proprie competenze, a redigere la documentazione richiesta. …”.


L’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate è stata successivamente confermata dal Decreto 26/10/2007.


Per agevolare l’applicabilità della procedura, tuttavia, come già indicato, gli artt. 7, 8 e 9 del Decreto 19/02/2007 consentono che le caratteristiche energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell’intervento possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi.

 

Mancato invio della comunicazione di prosecuzione lavori


Posto che la comunicazione in oggetto:
    - è stata introdotta al fine di consentire il monitoraggio dell’onere, derivante dalla detrazione del 55%, a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario;
    - la norma non disciplina l’ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento,
la mancata osservanza del termine (31 marzo di ogni anno) non può comportare la decadenza dal beneficio fiscale; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da € 258 a € 2,065) prevista al D.Lgs. n. 471/1997, per omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. (Circolare del 23.04.2010 n. 21 punto 3.5)


Tale violazione è ravvedibile secondo quanto prevede l’Art. 13 comma 1 let. b) del D.Lgs. 472/1997:
“ad un decimo del minimo (un ottavo dal 1 febbraio 2011), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.


Nel caso della comunicazione per il proseguimento dei lavori, non trattandosi di una dichiarazione periodica, la sanzione per il mancato invio entro il 31 marzo 2011 può essere ravveduta, sempre che nel frattempo non sia intervenuto un controllo dell’agenzia inviando la comunicazione e pagando 1/8 di 258 euro (€ 32) entro il 31 marzo 2012.

 

Adempimenti in caso di prosecuzione dei lavori


Oltre ai suddetti adempimenti, in caso di prosecuzione dei lavori su più anni, il comma 6 dell’art. 29 del DL 185/2008 ha previsto che per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alla detrazione del 55% inviino all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.


Con due successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 57639/2009 e protocollo n. 190196/2009 sono stati approvati rispettivamente i modelli di comunicazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione.


In tali provvedimenti è previsto che:
    - la comunicazione deve essere effettuata con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
    - il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009;
    - per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta;
    - il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
    - il modello non deve essere presentato se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese;
    - il modello deve essere presentato all’Agenzia esclusivamente con modalità telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione;


Da ciò ne consegue che a fronte di spese sostenute nel 2010 per lavori iniziati nello stesso anno o in anni precedenti e non ancora ultimati, il termine per la presentazione del modello di comunicazione prosecuzione lavori sarà il 31 marzo 2011.

 

Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa



Con la Circolare del 23.04.2010 n.21 punto 3.7, l’Agenzia ha precisato che il contribuente può correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine previsto per l’invio.
“… In particolare la correzione potrà avvenire mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Più precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento.


La comunicazione in rettifica della precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell’anno al quale la dichiarazione si riferisce.


Resta inteso che in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all’invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. n-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).


Si ritiene, peraltro, che non sia necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell’ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, secondo quanto chiarito con la circolare n. 34 del 2008, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.”
Siccome al 23.04.2010, data della circolare in questione, non era tecnicamente possibile rettificare la scheda informativa, l’Agenzia delle entrate è ulteriormente intervenuta con la Risoluzione 27.05.2010 n. 44 precisando che: “…per superare le difficoltà operative che derivano dalla mancata attivazione della nuova procedura informatica, i contribuenti possono beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria:
    - presentando si soggetti che prestano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva ….. nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
    - provvedono all’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea…..


I soggetti che prestano l’assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Resta inteso che ove il contribuente non provveda nei novanta giorni successivi alla attivazione della procedura informatica all’invio telematico della scheda rettificativa all’ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita …”.
Dal 13 luglio 2010 è stato possibile rettificare i dati inviati per il 2009, per cui i contribuenti dovevano procedere all’invio della scheda informativa rettificata entro i novanta giorni successivi pena il mancato riconoscimento ai fini del beneficio della parte di spese interessate dalla rettifica.

Nulla è stato invece detto dall’amministrazione finanziaria circa le eventuali discrepanze tra quanto indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2007 e 2008 e quanto risultante dalle relative schede informative compilate erroneamente. Considerando che la legge n. 296/2006 e i connessi decreti attuativi, tra i vari requisiti che danno diritto alla detrazione del 55%, non impongono la corrispondenza tra quanto indicato nella dichiarazione dei redditi e quanto risultante dalla scheda informativa, e posto che la procedura correttiva è stata attivata solo per “i dati inviati per il 2009” (e 2010), si deve ritenere che tale discrasia, di per sé, non possa inficiare il beneficio fruito dal contribuente se da tutti gli altri necessari documenti in suo possesso oltre che da una dichiarazione del soggetto che ha predisposto la scheda con la quale conferma l’errore, sia possibile evincere la correttezza di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi.


Da tutto quanto sopra esposto si evince che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, all’atto della dichiarazione dei redditi, per individuare:
    - la tipologia di intervento e quindi dei relativi limiti di spesa,
    - l’importo della spesa sostenuta ed effettivamente detraibile per la relativa tipologia di intervento,
il documento vincolante sarà la scheda informativa anche eventualmente rettificata nei termini previsti.

 

Detrazione del 55%: Dati contenuti nella scheda informativa ai fini della detraibilità della spesa



La scheda informativa di cui all’allegato E, oltre all’indicazione dei soggetti che hanno sostenuto la spesa e ai dati relativi alla struttura oggetto dell’intervento, deve contenere:
    - l’identificazione della tipologia di intervento e del relativo risparmio di energia conseguito;
    - il costo dell’intervento al netto delle spese professionali;
    - l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
    - il costo delle spese professionali.


La scheda informativa di cui all’allegato F (da utilizzare soltanto per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l’installazione di pannelli solari), oltre all’indicazione dei soggetti che hanno sostenuto la spesa e ai dati relativi alla struttura oggetto dell’intervento, deve contenere:
    - i dati identificativi dell’impianto termico,
    - l’identificazione della tipologia di intervento eseguito,
    - il costo dell’intervento di qualificazione energetica,
    - l’importo utilizzato per il calcolo della detrazioni.


Dalla struttura della scheda informativa si potrebbe presumere che possa essere compilata anche in forma congiunta per più tipologie di intervento (ad esempio pannelli solari e infissi), tuttavia, anche se questo aspetto non è chiarito nella circolare 36/2007, si ritiene consigliabile compilare la scheda per ogni tipologia di intervento individuato con i commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296/06; infatti i dati contenuti nella scheda informativa sono importanti ai fini della successiva compilazione della dichiarazione dei redditi, che il contribuente dovrà produrre per ottenere l’agevolazione fiscale.

 

I termini dell’invio della scheda informativa



La scheda informativa riveste particolare importanza per i tempi entro i quali deve essere trasmessa all’ENEA e nello specifico la Risoluzione 11.09.2007 n. 244, risposta 3, precisa che:
    - il giorno a partire dal quale decorrono i 60 giorni (90 giorni per i lavori che terminano a decorrere dal 1° gennaio 2008) è individuato nel giorno del cosiddetto collaudo dei lavori;
    - il termine dei 60 giorni è da considerarsi come ordinatorio e conseguentemente è possibile fruire dell’agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purchè entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.


Nell’ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il “collaudo”, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). A tal fine non può ritenersi valida una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. (Circolare 23.04.2010 n. 21 punto 3.1).

 

Adempimenti

 


Come specificato nella Circolare 31.05.2007 n. 36, punto 4:
“La procedura per fruire della detrazione del 55% è contenuta all'art. 4 del Decreto 19/02/2007 e ricalca quanto previsto dal D.M. 18/02/1998, n. 41 in relazione alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalità delle disposizioni normative sopra descritte, sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l'accento sull'attestato di qualificazione/certificazione energetica. L'aspetto di maggior rilievo è rappresentato dalla eliminazione dell'obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori”.


Non è altresì previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, adempimento, naturalmente, necessario in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Ai fini della detrazione del 55% si rende, invece, necessaria l’indicazione in fattura del costo della manonera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.


Per fruire della detrazione del 55% il comma 348 dell’articolo 1 della legge 296/2006, il decreto 19/02/2007 (così come integrato dal decreto 26/10/2007, dal decreto 7/04/2008 e dal decreto 6/08/09) e la circolare 31.05.2007 n. 36 indicano come indispensabili in aggiunta a quanto sopra evidenziato, i seguenti adempimenti:
    - acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richiesti. L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (comma 345), sull’installazione di pannelli solari (comma 346) e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347) (ad esempio: sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione, valvole termostatiche a bassa inerzia termica, per impianti di potenza nominale inferiore a 100 kW). In ogni caso l’asseverazione può essere sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che occorre depositare presso le amministrazioni competenti (D.M. 6/08/2009).
    - trasmettere telematicamente all’ENEA, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica (o anche per raccomandata per i lavori effettuati nel 2007 e in particolari situazioni anche per quelli effettuati dal 2008 al seguente indirizzo: ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma), entro 90 giorni dalla fine dei lavori (60 giorni, e comunque entro il 29/02/2008, per i lavori terminati nel 2007), copia dell'attestato di "certificazione energetica" dell'edificio.
    - Tale certificazione deve contenere i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell' 8 ottobre 2005) o dalle regioni. Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure, in luogo dell'attestato di "certificazione energetica", deve essere trasmessa copia dell'attestato di "qualificazione energetica", prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema di cui all'allegato A del decreto stesso. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 4, con la metodologia semplificata riportata dall' allegato B e G del decreto. Si ricorda che la legge n. 244/07 all’art. 1 co. 24 lett. c) ha soppresso l’obbligo di far redigere ad un professionista abilitato l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensivi di infissi e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, a far data dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2008 e che l’art. 31 della legge n. 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha soppresso l’obbligo di far redigere tale attestato anche per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
    - trasmettere all'ENEA, con le medesime modalità indicate al punto precedente la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto 19/02/2007, contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Relativamente alle spese sostenute dal 2008, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari si utilizza la scheda informativa di cui all’allegato F del decreto 19/02/2007 a firma del richiedente stesso.

 

Tipologia di spesa

 


Sono detraibili le spese sostenute nel periodo d'imposta 2010. La circolare 31.05.2007 n. 36 precisa che “… i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico. …”.


Il Decreto 19/02/2007 elenca le tipologie di spese che possono essere portate in detrazione; l’elenco (riportato al comma 1, art. 3 del Decreto 19/02/2007 e al punto 5 della circolare 31.05.2007 n. 36) non è esaustivo, ma utile a fornire elementi di chiarimento.
In particolare sono indicate tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. La circolare 31.05.2007 n. 36, inoltre, integrando il Decreto precisa che possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.


Per quanto riguarda gli interventi di cui all’articolo 1, commi 345, 346 e 347 della Legge n. 296/07 sono indicate le seguenti spese detraibili:
a) Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
    - fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    - fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche
    - delle strutture esistenti;
    - demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.
b) Interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
    - miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
    - miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
c) Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
    - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonchè delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
    - smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.


La circolare 31.05.2007 n. 36 chiarisce che non è possibile fornire un’ elencazione delle spese ammesse per quanto attiene il comma 344 della Legge 296/2006, considerato che la tipologia di intervento non indica (a differenza degli altri interventi) “quali opere siano necessarie per il conseguimento degli indici energetici richiesti”.

 

Impianti di climatizzazione invernale (730/2011 Righi E38 – E40 col.1 cod.4)


Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’art. 1 comma 347, legge n. 296/06, si intendono:
- gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (ad acqua o ad aria) e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 9 del Decreto 19/02/07);
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia (allegato H e I del Decreto 19/02/07);


Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti (non più richieste a seguito delle novità introdotte dal D.M. 06/08/2009) rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.


Con Risoluzione 01.12.2008 n. 458 è stato precisato che l’installazione di una pompa di calore ad elevata efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia sono agevolabili solo qualora si realizzi la sostituzione totale dell’impianto originario con uno dotato delle caratteristiche indicate.
Al punto 3.4 della circolare 36/2007 è precisato:
“ … non risultano agevolabili né la installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l'indice di prestazione energetica ivi previsto, …”.
“…è compresa … purché risponda alle caratteristiche tecniche previste dal medesimo comma, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.”
importo massimo della spesa detraibile euro 54.545,45
importo massimo della detrazione euro 30.000,00

 

Pannelli solari (730/2011 Righi E38 – E40 col.1 cod.3)


Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all’art. 1 comma 346, legge n. 296/06, si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Le caratteristiche dell’intervento sono individuate:
- all’art. 8 del Decreto 19/02/07
- al punto 3.3 circolare 31.05.2007 n. 36
“ … il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici…”


I pannelli devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera.


L’articolo 8 del Decreto 19/02/2007, così come modificato da ultimo dal Decreto 06/08/2009, fornisce specifiche indicazioni relativamente ai pannelli solari realizzati in autocostruzione.


Con la Circolare 19.02.2008 n. 12 risposta 1.3, è stato precisato che l’esonero dalla redazione dell’attestato di qualificazione/certificazione energetica per l’installazione dei pannelli solari, previsto dalla Legge finanziaria 2008, ha efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva.


Con la Risoluzione 07.02.2011 n.12 l’Agenzia delle Entrate, sentito anche il parere tecnico dell’ENEA, ha risposto favorevolmente ad un quesito riguardante la detraibilità delle spese sostenute per l’istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonchè per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, assimilando tali sistemi ai pannelli solari. Più precisamente il sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda risulta interamente detraibile con allegata la certificazione di qualità prevista per i collettori solari (EN 12975), mentre nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato per la produzione anche di energia elettrica, la detrazione spetta per le spese sostenute per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica. La certificazione di qualità che necessita ai fini della detrazione dovrebbe essere la stessa prevista per i collettori solari ma l’Agenzia delle Entrate non essendo ancora certa della applicabilità della normativa europea vigente, ritiene che la stessa possa essere sostituita dalla relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA.


importo massimo della spesa detraibile euro 109.090,91
importo massimo della detrazione euro 60.000,00


Conto energia e “pannelli fotovoltaici”:
considerato che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto 19/2/2007 del Ministero dello sviluppo economico, se a seguito dell’istallazione dei pannelli fotovoltaici si accede al “conto energia” non spetta la detrazione del 36%, si ritiene, per similitudine, non si possa accedere neppure alla detrazione del 55%.
Si segnala, inoltre, che l’art. 10 comma 2bis del Decreto Interministeriale 19/02/2007 prevede che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia di cui all’art. 7 del decreto 19/2/2007 del Ministero dello sviluppo economico.

 

Interventi sull'involucro (730/2011 Righi E38 – E40 col.1 cod.2)



Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all’art.1 comma 345, legge n. 296/06, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui:
- all'allegato D del Decreto 19/02/07, relativamente al 2007;
- all’allegato B1 del Decreto 11/03/08, per gli interventi effettuati dal 2008;
- all’allegato B2 del Decreto 11/03/08, per gli interventi effettuati dal 2010.


Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto; la certificazione dei singoli componenti non è più richiesta a seguito delle novità introdotte dal D.M. 06.08.2009.


Al punto 3.2 della circolare 31.05.2007 n. 36 è precisato:
“…Il Decreto 19/02/2007 non menziona gli interventi realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) nonostante essi siano richiamati dalla legge Finanziaria. L'omissione è dovuta …ad un errore redazionale … si ritiene che al momento i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentano di usufruire della detrazione prevista dal comma 345. La detrazione potrà tuttavia essere operata ai sensi del precedente comma 344, relativo alla qualificazione energetica globale dell'edificio, qualora l'intervento sulle strutture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico ivi indicati. …”.


A riguardo è necessario segnalare che la Legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 23) ha provveduto a sostituire, con efficacia dal 1° gennaio 2007, la tabella 3 allegata alla Legge Finanziaria 2007 rendendo possibile la detrazione delle spese sostenute per interventi realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti).
“… Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso. …”.
“…Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. …il tecnico che redige l'asseverazione deve specificare sia il valore di trasmittanza originaria sia quello che viene conseguito con l’intervento. …”.


Con la Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.3, è stato precisato che l’esonero dalla redazione dell’attestato di qualificazione/certificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, previsto dalla Legge finanziaria 2008, ha efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva.


Con la Risoluzione 09.12.2008 n. 475 l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’intervento di sostituzione dei portoni d’ingresso è riconducibile al regime agevolativo nell’ipotesi in cui il serramento presenti “le medesime componenti costruttive richieste per le finestre”, quando cioè si tratta di porta finestra. Successive modifiche normative quali il DPR 2.04:2009 ed in particolare l’art. 4, comma 4, lett. c) del medesimo DPR hanno portato ad una diversa espressione con la Circolare 23.04.2010 n. 21 punto 3.2 con la quale ‘Agenzia delle entrate ha previsto che “… i portoni di ingresso,….., rientrano nel campo applicativo dell’agevolazione al pari delle finestre, sempreché si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.”
importo massimo della spesa detraibile euro 109.090,91
importo massimo della detrazione euro 60.000,00

 

Riqualificazione energetica (730/2011 Righi E38 – E40 col.1 cod.1)

 


Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’art. 1 comma 344, legge n. 296/06, si intendono gli interventi:
- relativamente al 2007, che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del Decreto 19/02/07;
- dal 2008, che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato A1 del Decreto 11/03/08
- dal 2010, che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato A2 del Decreto 11/03/08


Al punto 3.1 della circolare 31.05.2007 n. 36 è precisato:
“… Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. …”.
“ …l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono. …”.
“… L'indice di prestazione energetica richiesto può, essere conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi che la legge Finanziaria ai successivi commi individua in maniera puntuale e considera autonomamente agevolabili, …”.


In questo caso naturalmente la spesa verrà considerata in questa tipologia di intervento e non nell’autonoma tipologia di appartenenza.
importo massimo della spesa detraibile euro 181.818,18
importo massimo della detrazione euro 100.000,00

 

Suddivisione dell’onere

 

 

La spesa sostenuta può essere ripartita tra più soggetti aventi diritto, cioè:
- titolari della proprietà o della nuda proprietà,
- titolari di diritto reale (ad esempio usufrutto),
- locatari e comodatari (atti registrati),
- familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile.

 


Il soggetto, o i soggetti che possono fruire della detrazione vengono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’ENEA.
Quindi la ripartizione della spesa in dichiarazione dei redditi si reputa debba essere conseguente a quanto indicato nella predetta scheda informativa e, naturalmente, alla documentazione che attesta il sostenimento della spesa, cioè la fattura e il bonifico.

 


Salvo i casi di errore nella compilazione della scheda informativa per i quali la Circolare del 23.04.2010 n. 21, punto 3.7, ha previsto non debba essere presentata una scheda in rettifica ma che è sufficiente, da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, il possesso di documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

 

Decesso dell’avente diritto (successione)


In caso di trasferimento per causa morte del titolare dell’immobile oggetto di agevolazione, il beneficio fiscale (quote residue) si trasmette per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conserva/no la detenzione materiale e diretta dell’immobile, cioè a chi ne può disporre liberamente quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile a propria abitazione principale. A riguardo si precisa che:
- se l’immobile è locato non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
- in presenza di più eredi e di immobile vuoto (a disposizione) ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione;
- in presenza di più eredi, nel caso in cui solo uno abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
- il coniuge superstite che rinunci all’eredità e mantenga il solo diritto di abitazione perde la condizione di erede, pertanto non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, in presenza di altri eredi (figli), neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene.

 

Atto tra vivi (vendita, donazione)


I pronunciamenti di prassi relativi alla detrazione del 36% indicano che il passaggio delle rate residue all’acquirente avviene quando il venditore cede il 100% dell’immobile ristrutturato (Circolare 12.05.2000 n. 95, punto 2.1.14 e Circolare 10.06.2004 n. 24, punto 1.8), ed anche nel caso di cessione del 50% di proprietà del venditore all’acquirente già proprietario del restante 50% (Risoluzione 24.03.2009 n. 77).

 

Trasferimento dell’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi


L’argomento è affrontato al punto 7 della Circolare 31.05.2007 n. 36, nel quale viene evidenziato che, “… in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e alla normativa relativa alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie. In base all'art. 1, comma 7, della Legge n. 449/97 e alla circolare n. 57/98, la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare.”

Tali indicazioni hanno trovato conferma nel decreto 07.04.2008 che ha apportato modifiche al decreto 19.02.2007 introducendo il nuovo articolo 9bis, che al comma 2 prevede: “In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all’art.1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutte o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l’acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.”.


Quindi, nel caso in cui vi sia variazione della titolarità dell'immobile (per atto tra vivi) durante il periodo di godimento dell'agevolazione, si applicano le stesse regole in uso per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie: le quote di detrazione residue si trasferiscono in capo al nuovo proprietario o titolare di diritto reale, mentre il beneficio permane in capo al conduttore o al comodatario che ha sostenuto le spese qualora cessi il contratto di locazione o di comodato.

 

Soggetti che possono fruire della detrazione
 
I soggetti ammessi alla detrazione possono essere residenti e non residenti in Italia, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.
In particolare (art. 2 Decreto 19/02/2007), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della normativa le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).


Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere:
- nella proprietà o nella nuda proprietà,
- in un diritto reale (ad esempio usufrutto),
- in un contratto di locazione (anche finanziaria),
- in un contratto di comodato (registrato).


Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione “sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alle detrazione per le spese di ristrutturazione” anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.


A tale proposito la Circolare 04.04.2008 n. 34, punto 11.1 e 11.2 ha precisato che:
“I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione d’imposta a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico. Ciò premesso, al fine di usufruire del beneficio si richiede che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori”.


La Circolare 31.05.2007 n. 36 prevede che l’estensione dell'agevolazione ai conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

 

Interventi sulle parti comuni dei condomini: limiti


Con riferimento agli interventi in oggetto, nella Circolare 31.05.2007 n. 36, punto 6, è precisato che “Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall’art. 1 della legge n. 449/97, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge Finanziaria, in cui l’intervento di riqualificazione energetica si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio. In tale ipotesi l’ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.”


Per l’intervento di cui al comma 344 della legge finanziaria il limite di 100.000 euro di detrazione è complessivo di tutto l’immobile, quindi, se sono presenti nel condominio 20 appartamenti il limite per ciascuno di essi sarà 5.000 euro.

 

Cumulabilità con altre agevolazioni


Al punto 8 della Circolare 31.05.2007 n. 36 viene ribadito che gli interventi ammessi alla detrazione del 55% in molti casi coincidono con quelli per i quali è prevista la la detrazione del 36% per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi della Legge n. 449/1997, per questo motivo viene specificato che per lo stesso intervento non è possibile fruire di entrambe le detrazioni (vedi anche Risoluzione 05.07.2007 n. 152). È evidente che, per importo e per numero delle rate, la detrazione del 55% in linea generale è più conveniente e, quindi, il contribuente opterà per questa detrazione; tuttavia va ribadito che a lavori eseguiti potrebbe verificarsi la mancanza di qualche requisito per fruire del 55%, in tal caso se il contribuente ha espletato tutti gli adempimenti del 36% può fruire di quest’ultima detrazione.


Il comma 3 dell’art. 6 del Decreto legislativo 115 del 30 maggio 2008, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi ….”. L’Agenzia delle entrate è intervenuta in proposito con la Risoluzione 26.01.2010 n. 3 precisando che “.. il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali”.


Con la Circolare 23.04.2010 n. 21 punto 3.3 l’Agenzia ha precisato “.…Il contribuente può avvalersi della detrazione del 55 per cento pur avendo richiesto per il medesimo intervento l’assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.


A tal fine, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore secondo termini e modalità di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998”.

 

Edifici interessati


L'agevolazione interessa i fabbricati (o parti degli stessi) appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali, purché esistenti.


Nella Circolare 31.05.2007 n. 36, punto 2, viene rilevato che “… il Decreto Interministeriale 19/2/2007 sottolinea come finalità della norma sia quella di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il numero di anni in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall'agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.”


Con la stessa circolare l’Agenzia delle entrate ha precisato:
- che può trattarsi di fabbricati di qualsiasi categoria catastale, purchè esistenti, e che l’esistenza dell’edificio risulta provata dalla iscrizione dello stesso in catasto (o dalla richiesta di accatastamento) e dal pagamento dell’ICI se dovuta. Sono esclusi, pertanto, dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione in quanto già assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia;
- che gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di intervento ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari.


Con riferimento a queste condizioni e cioè all’esistenza del fabbricato e alla presenza nello stesso di impianto di riscaldamento esistente, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori precisazioni.


La Risoluzione 12.08.2009 n. 215, ha chiarito che l’esistenza del fabbricato è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 “unità collabenti” in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente. Anche in questo caso deve però essere dimostrabile che il fabbricato è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal Decreto legislativo 311 del 29 dicembre 2006 e che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali verranno effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.


La Circolare 23.04.2010 n. 21 punto 3.4 ha precisato che se l’intervento prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo alcuni appartamenti e non tutti sono già dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione dell’impianto centralizzato ma dovrà essere limitata alle unità immobiliari nelle quali l’impianto era presente; in tale caso, al fine di individuare la quota della spesa detraibile sarà utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.


Con la Circolare 01.07.2010 n.39, risposta 4.1 l’Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di beneficiare della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento, in quanto considera l’intervento come di “nuova costruzione”. Ha, invece, dato parere favorevole alla detrazione in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione dell’esistente, solo però in riferimento alle spese sostenute per la parte esistente. In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, previsti dall’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, atteso che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347 per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc).

 

Il limite di detraibilità


L'importo massimo di detrazione fruibile, si riferisce ai singoli interventi agevolabili e rappresenta il limite massimo del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione.


Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.
Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili (Circolare 31.05.2007 n. 36, punto 6) sempreché cumulabili ai sensi dei chiarimenti forniti “ …. il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se siano stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sia stato sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.”
In tali casi le spese sostenute andranno indicate nei righi da E38 a E40 con i rispettivi codici che individuano, nella colonna “1 - Tipo intervento”: codice “3” per i pannelli solari e codice “4” per la sostituzione di impianti di climatizzazione.


Qualora, prosegue la circolare, “ …. si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio (comma 344) o nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma 345) - il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall'allegato E a quale comma della legge Finanziaria intende fare riferimento.”


In tale caso le spese sostenute andranno indicate nel rigo E38 indicando il codice “1” o il codice “2” nella colonna “1 - Tipo intervento”

 

La rateizzazione del beneficio


Il beneficio spettante deve essere suddiviso in un numero di rate di pari importo, che varia a seconda dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta e più precisamente:


- la detrazione per le spese sostenute nel 2007 poteva essere ripartita in tre rate per cui nell’anno d’imposta 2010 non ci saranno più rate detraibili;
- la detrazione per le spese sostenute nel 2008 anche eventualmente per lavori che proseguono quelli iniziati nel 2007, poteva essere ripartita in un numero di rate da 3 a 10 a seconda della convenienza per cui di cui nell’anno d’imposta 2010 sarà fatta valere la terza.


La detrazione per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 anche eventualmente per lavori che proseguono quelli iniziati negli anni precedenti, può essere ripartita esclusivamente in 5 rate di cui nell’anno d’imposta 2010 sarà fatta valere la seconda (se la spesa è stata sostenuta nel 2009) o la prima (se la spesa è stata sostenuta nel 2010).

 

 

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