Veicoli per portatori di handicap indicati nel rigo E4

12.04.2011 19:35

Spese per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap indicati nel rigo E4

 

Modello 730


Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR
In questo rigo devono essere indicate le spese, entro il limite di 18.075,99 euro, riguardanti l’acquisto di veicoli da parte di soggetti portatori di handicap.
L’acquisto può riguardare sia veicoli nuovi che usati.
La detrazione del 19% può essere fruita interamente nell’anno in cui è stato acquistato il veicolo oppure si può optare per la rateizzazione in quattro quote annuali di pari importo.
La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo ed una sola volta in un periodo di 4 anni; è possibile usufruire del beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) in data antecedente al secondo acquisto.
In caso di furto del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione . Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.3).
In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.
La vendita del veicolo da parte dell’erede che ha erditato l’autovettura dal genitore disabile, anche qualora intervenga entro due anni dall’acquisto da parte del de cuius, non è riconducibile nell’ambito di applicazione della norma antielusiva di cui all’art. 1, comma 37, della Legge 296/2006 (Risoluzione 28.05.2009, n. 136).
Può beneficiare della detrazione anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che quest’ultimo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.
Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una medesima persona, questa può fruire nel corso dello stesso quadriennio dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
Un genitore disabile può detrarre contemporaneamente il costo dell’acquisto di una propria autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio disabile che è a suo carico fiscalmente (Circolare 20.04.2005 n. 15, punto 6.4).
La detrazione non compete in caso di veicolo acquistato da uno dei genitori del soggetto disabile che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico dell’altro genitore, pur in presenza di regime di comunione dei beni. Per avere diritto alla detrazione è necessario che l’acquisto del veicolo e l’intestazione al PRA siano in capo al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico fiscalmente (Risoluzione 17.01.2007 n. 4).
Ai fini della detrazione si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del familiare cui risulta a carico fiscalmente.
La legge 296/2006 ha stabilito che i veicoli di cui si chiede la detrazione devono essere utilizzati in via esclusiva o prevalente per la locomozione dei portatori di handicap destinatari del beneficio fiscale.

Spese per riparazione
Nel limite di spesa di 18.075,99 euro concorrono anche le spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono quindi escluse quelle di ordinaria manutenzione quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (Risoluzione 17.09.2002 n.306).
Le spese di manutenzione straordinaria devono essere sostenute entro i quattro anni dall’acquisto e detratte in un’unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione (Circolare 20.04.2005, n. 15, risposta 6.1). Tali spese devono essere indicate nel modello 730 in modo separato rispetto alle spese d’acquisto del veicolo, compilando quindi due righi E4 di cui uno per l’acquisto del veicolo e l’altro per le spese riguardanti le riparazioni.
Categorie di disabili – definizione.
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1- non vedenti e sordi;
2- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
3- disabili con gravi limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4- disabili con ridotte o impedite capacità motorie
I non vedenti sono coloro che sono stati colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n.138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordi, l’art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Per i non vedenti e sordi la detrazione è ammessa solo per autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli specifici e autocaravan (vedere tabella Categorie di veicoli agevolabili).
I disabili di cui ai punti 2 e 3 (disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con gravi limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni) sono quelli che versano in una situazione di handicap grave previsto dal comma 3, articolo 3, della legge n. 104 del 1992, certificato con verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap prevista all’art.4 della citata legge n.104 del 1992.
La condizione di disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell’acquisto dell’auto. Se successivamente, ma prima del decorso dei quattro anni, vengono meno le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili (Circolare 10.06.2004, n.24, risposta 3.2).
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui i soggetti disabili presentino una menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, e considerato che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta, la gravita' dell'handicap dovuta alla limitazione permanente alla capacita' di deambulazione sia di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. In tale situazione, pertanto, si potra' prescindere dall'accertamento formale della gravita' dell'handicap da parte della commissione di cui all'art. 4, della legge n. 104 del 1992 (Risoluzione 25.1.2007 n. 8).
In merito alla possibilità di detrarre le spese riguardanti l’acquisto di un’autovettura da parte di un soggetto in possesso della certificazione di handicap grave (c. 3, art. 3, legge 104/92), riconosciuto però solo nella sfera individuale e relazionale e non in quella motoria, l’Agenzia delle Entrate ha fornito parere negativo. Tuttavia ha precisato che resta salva la possibilità per il soggetto di poter fruire dell’agevolazione qualora ottenga, dalla richiamata commissione per l’accertamento dell’handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l’esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione (Risoluzione 16.08.2002, n. 284).
La Circolare del 23/04/2010 n. 21 ha però elencato i casi in cui la disabilità può essere certificata da Commissioni mediche pubbliche diverse da quella di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992, e in particolare:
- per i portatori di handicap psichico o mentale, lo stato di handicap grave si può evincere da un certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purchè il certificato evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa; non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Per le persone affette da sindrome di Down (rientranti nei portatori di handicap psichico o mentale) è ritenuta ugualmente valida e sufficiente la certificazione rilasciata dal proprio medico di base; rimane fermo che per poter beneficiare delle agevolazioni del rigo E4 anche i soggetti affetti da sindrome di Down dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento come previsto dall’ art. 30 della legge n° 388 del 23 dicembre 2000.
- per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, analogamente a quanto detto al punto precedente, si può documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica – diversa da quella di cui all’4 della legge n.104 del 1992 - attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”; è necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La stessa Circolare del 23/04/2010 n. 21 ha inoltre precisato che anche quando il diritto all’indennità di accompagnamento per i disabili con handicap psichico o mentale viene sostituito successivamente da altre forme di “assistenza” alternative all’indennità di accompagnamento (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un Ente pubblico), non vien preclusa la fruizione dell’agevolazione fiscale del rigo E4.
I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie; la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992 o anche da parte di altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità.
La disabilità che identifica i soggetti del punto 4 (ridotte o impedite capacità motorie) deve essere distinta nettamente rispetto alla disabilità di cui al punto 3 (disabili con gravi limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni). Solo per la categoria di cui al punto 4 il diritto alla agevolazione è condizionato all’adattamento del veicolo e alla minorazione di tipo motorio di cui lo stesso è affetto (Risoluzione 08.08.2005, n.117).


L’adattamento del veicolo
Solo per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (punto 4 categorie disabili) l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per usufruire della detrazione del 19%. Per la disabilità di cui ai punti 1,2 e 3 non è necessario l’adattamento del veicolo ai fini del riconoscimento della detrazione.
Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purchè prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Gli adattamenti - che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione - possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizioni di accedervi.
Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elancano i seguenti:
- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purchè gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto non dà luogo ad “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, ovvero l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
Vanno comprese nell’importo da inserire nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

 

 

Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e spese per sussidi tecnici informatici per portatori di handicap indicati nel rigo E3

 

Modello 730


Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR
In questo rigo devono essere indicate le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento, e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap.
Sono portatori di handicap non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4, della legge 104/1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di riconoscere l’invalidità civile, di lavoro e di guerra.


La detrazione del 19% sull’intero importo delle spese sostenute (senza l’abbattimento di 129,11 euro) spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.


Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per:
1. trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto, invece, costituiscono spese sanitarie e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro, pertanto devono essere indicate nel rigo E1);
2. acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti;
3. apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
4. acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
5. costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (Circolare 15.05.1997 n.137, risposta 2.1);
6. trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
7. installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto portatore di handicap (Circolare 12.05.2000 n.95, risposta 1.1.2);
8. installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti ai disabili (Risoluzione 09.04.2002 n. 113);
9. acquisto di telefonini per sordomuti (Circolare 01.06.1999 n.122, risposta 1.1.11);
10. acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (Circolare 06.02.2001 n.13) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.5).


Attenzione: per le spese indicate ai punti 5, 6 e 7 si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede eventualmente quella per la quale si intende fruire della detrazione del 41%-36% relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (Circolare 06.02.2001 n. 13).


Vanno comprese nell’importo da inserire nel rigo E3 anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2011 e/o del CUD 2010.

 

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