Sussidi in Sardegna per chi non beneficia delle indennità di disoccupazione

10.11.2011 12:30

Sussidi in Sardegna per chi non beneficia delle indennità di disoccupazione

 

L'aiuto è riconosciuto, in particolare,  a due categorie di lavoratori

-coloro che non possono accedere a trattamenti previsti dall'attuale sistema degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;

-coloro che, per motivi di diversa natura, pur esendo ancora titolari di un contratto di lavoro, non percepiscono il relativo trattamento economico da almeno tre mesi.

 

Il sussidio può essere concesso per una sola volta, tenedo in considerazione la situazione economica del richiedente, nel rispetto dei seguenti limiti di durata e di importo:

-per chi ha meno di 35 anni sarà riconosciuto un sussidio di 600 euro per la durata di sei mesi, elevabile a 800 euro nel caso in cui il richiedente abbia familiari a carico

-per chi ha più di 35 anni sarà concesso un sussidio pari a 800 euro, fino ad un massimo ti tempo di sei mesi

 

 Per beneficiare di questo sussidio gli interessati dovranno, a richiesta, svolgere una prestazione lavorativa presso un Ente pubblico.

 



La richiesta di sussidio deve essere presentata al seguente indirizzo:

Assessorato regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio politiche del lavoro e per le pari opportunità
via XXVIII febbraio, 1
09131 Cagliari

 

 

Il modulo lo potete scaricare in fondo all'articolo.

 

Vi riporto parte della DELIBERAZIONE N. 35/21 DEL 30.8.2011


OGGETTO: Presa d’atto ed attuazione dell’“Accordo quadro per l’erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali” e della convenzione Regione Autonoma della Sardegna/INPS, per il relativo pagamento del trattamento UBP S06.06.004.
 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che in data tredici del mese di maggio 2011, presso la sede del medesimo Assessorato, tra il competente Assessore, l’ANCI, l’UPI, le Organizzazioni sindacali confederali regionali CGIL, CISL, UIL e l’INPS regionale, è stato sottoscritto l’Accordo quadro per l’erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria in favore di lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali.


Nell’ambito dell’accordo è stato individuato, in modo più organico e razionale, il target dei lavoratori potenzialmente beneficiari dell’intervento ed il quantum loro attribuibile in ragione della condizione soggettiva in cui versano.


La sottoscrizione dell’accordo in questione costituisce un ulteriore passo in avanti rispetto al completamento di un sistema di welfare regionale teso a contenere il disagio di numerosi lavoratori che per la natura del rapporto contrattuale dal quale erano interessati non possono accedere, o non possono più accedere, ad altri ammortizzatori sociali. La Regione, con le parti sociali, attraverso la sottoscrizione dell’accordo in questione, ha dato attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 3 del 2008, art. 6, comma 1, lett. g), dalla L.R. n. 1 del 2009, art. 3, comma 2, lett. d), dalla L.R. n. 3 del 2009 art. 8, comma 20, ed infine dalla L.R. n. 5 del 2009, art.8.


Nel prosieguo dell’esposizione viene evidenziato come per l’erogazione del sussidio occorra sottoscrivere una specifica convenzione con l’INPS, Ente espressamente individuato quale soggetto erogatore del trattamento, ed al quale una volta completato l’esame della ipotesi di
convenzione, e solo dopo la sua sottoscrizione, saranno trasferite le risorse attualmente disponibili tra competenza e residui pari a complessivi euro 11.731.250.


Nello specifico l’accordo prevede che possa essere erogato il trattamento nei seguenti casi:
a) tutti coloro che non possono accedere ai trattamenti previsti dall’attuale sistema degli ammortizzatori sociali anche in deroga;
b) tutti coloro che per motivi di diversa natura, pur ancora titolari di un contratto di lavoro, non percepiscono il relativo trattamento economico da almeno tre mesi.


Parimenti, secondo l’accordo sottoscritto non possono accedere al sussidio:
1. coloro che hanno beneficiato, o sono in scadenza del godimento, degli ammortizzatori sociali anche in deroga, ivi ricomprendendo il beneficio della disoccupazione;
2. coloro che hanno concluso, da non meno di sei mesi nel comune di residenza, percorsi di politiche per il lavoro o di altri interventi di analoga natura anche di carattere sociale, in qualche modo incentivati da trattamento economico.


Il beneficio accordabile avrà la durata e la quantificazione che segue:
- fino al compimento del trentacinquesimo anno potrà essere riconosciuto un sussidio di euro 600 per sei mesi, elevabile a euro 800 in caso di carico di famiglia;
- dal trentacinquesimo anno, euro 800 fino ad un massimo di sei mesi.


Il sussidio, per sua natura straordinario, potrà essere erogato una sola volta, avuto riguardo della situazione economica del richiedente attestata con certificazione ISEE.


Il riconoscimento del beneficio e la sua materiale erogazione daranno luogo, in capo al beneficiario, ad una prestazione lavorativa che dovrà essere assicurata in favore dell’Ente pubblico che dovesse farsi carico degli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro del beneficiario, avuto riguardo alla residenza ovvero al domicilio di questi. Per le specifiche relative all’utilizzo si fa riferimento al D.Lgs. n. 468 del 1997 e s.m.i. (Normativa in materia di lavori socialmente utili).


Il rifiuto da parte del beneficiario, formalmente espresso, alla prestazione di pubblica utilità sarà sanzionata con la decadenza dal trattamento.


Il governo dell’accordo in questione è affidato ad uno specifico organismo collegiale, appositamente istituito con la presente deliberazione, costituito dall’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale o da un suo delegato, che lo presiede, dalle organizzazioni sindacali maggiormente e comparativamente più rappresentative a livello regionale, come già presenti in sede di commissione di cui all’art.11 della L.R. 20 del 2005 e da un rappresentante dell’Agenzia regionale per il lavoro.


Infine è previsto che le istanze presentate antecedentemente alla sottoscrizione dell’accordo, fermi restando i target individuati, debbano essere regolarizzate secondo la previgente normativa ed in specifico sia riconosciuto un trattamento pari a euro 450 mensili per un massimo di tre mensilità, senza obbligo alla prestazione di lavori di pubblica utilità.

 

Scarica la domanda per il sussidio

Leggi la notizia direttamente dal sito della Regione Sardegna.