Tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari

29.04.2011 14:26

Tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari


Per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati all’invio telematico, ai fini dell’applicazione del ravvedimento è necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata.
Pertanto, la possibilità di ravvedersi per l’intermediario che non abbia trasmesso tempestivamente la dichiarazione presuppone necessariamente la validità della dichiarazione tardivamente presentata, che sussiste, come detto, quando la stessa sia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione.


In particolare, la specifica sanzione a carico dell’intermediario (da 516 a 5.164 euro) può essere ridotta ad 1/12 del minimo (ossia 43 euro) se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni; ovviamente, alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, di cui si è detto in precedenza, che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente.


Contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione l’intermediario deve procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta.

 

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