Violazioni di natura formale: regolarizzazione della dichiarazione per errori e omissioni di dati

29.04.2011 14:16

Violazioni di natura formale: regolarizzazione della dichiarazione per errori e omissioni di dati


Quando si parla di violazioni formali bisogna distinguere tra le due seguenti fattispecie:
• violazioni “formali”, che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo;
• violazioni “meramente formali”, che, oltre a non avere risvolti sostanziali, non arrecano nemmeno pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.


Mentre le prime sono punibili, le seconde non sono sanzionabili (è l’Ufficio a valutare caso per caso se la violazione è “formale” o meramente formale”).


I contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori o delle omissioni, sia di tipo “formale” che “meramente formale”, anche se ininfluenti sull’attività di controllo, possono regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, riferita al periodo d’imposta interessato, da redigere su modello conforme a quello approvato, che può essere scaricato dal sito
www.agenziaentrate.gov.it.


La regolarizzazione deve comunque essere effettuata prima dell’inizio dell’attività di controllo o verifica.


Per le violazioni “formali” che siano di ostacolo all’attività di accertamento dell’ufficio, la regolarizzazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla legge, comporta il pagamento della sanzione, anche se in misura ridotta.


Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:
• l’omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
• la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale;
• la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

 

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