Violazioni di natura sostanziale: errori che incidono sull'imposta da versare

29.04.2011 14:19

Violazioni di natura sostanziale: errori che incidono sull'imposta da versare


Gli errori o le omissioni di natura sostanziale relativi alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate (comprese le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione dei redditi integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale si è verificato l’errore o l’omissione.
Entro lo stesso termine devono essere eseguiti il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta a 1/10 del minimo previsto.

 

Quali errori è possibile regolarizzare:


• errori e omissioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione (articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973), quali:
errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d’imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti d’imposta.

In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 3 per cento (pari ad 1/10 del 30 per cento) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno;


• errori e omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, come nell’ipotesi di
omessa o errata indicazione di redditi
errata determinazione di redditi
esposizione di indebite detrazioni d’imposta o di indebite deduzioni dall’imponibile.
In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 10 per cento (pari ad 1/10 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.


Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti è necessario presentare un’unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso le misure delle sanzioni ridotte (3 per cento e 10 per cento) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

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