La nuova riforma delle pensioni per il 2012

18.09.2011 15:56

Le nuove pensioni per il 2012 per dipendenti del settore pubblico, del settore privato, per gli insegnati e le pensioni d'oro.

Nuove regole per andare in pensione, nuovi requisiti, nuove modalità e vincoli in seguito al decreto 98/2011.

 

Introduzione

Novità per la pensione di dipendenti pubblici, per insegnanti e per i pensionati, ma nessuna stretta sui trattamenti di anzianità.

I dipendenti pubblici che dovranno andare in pensione nel 2012 dovranno aspettare 24 mesi per ottenere il pagamento della liquidazione che gli spetta per legge nel caso di dimissioni o decadenza. L'attesa si riduce a sei mesi nei casi in cui si abbia raggiunto i limiti di età oppure di servizio previsti dal rispettivo settore di appartenenza.

Rese vane, inoltre, le promozioni dell'ultima ora. La promozione elargita al dipendente che si appresta ad andare in pensione al fine di aumentare l'importo della pensione stessa sarà resa vana dal fatto che lo stipendio da utilizzare per il calcolo della pensione sarà quello percepito nell'ultimo incarico e che tale incarico sia stato ricoperto per un periodo di almeno tre anni. Per cui, una promozione che preceda di un solo anno o di due anni, o cumunque per un periodo inferiore ai tre anni rende vano l'aumento di stipendio legato alla promozione ai fini del calcolo della futura pensione.

Novità per la pensione degli insegnanti che dovranno maturare i requisiti per andare in pensione il prossimo 1 gennaio 2012. Non potranno andare in pensione dal settembre dello stesso anno ma dovranno attendere il settembre successivo a quello dell'anno il cui hanno maturato il requisito della pensione.

Ultima novità, il taglio del 5% delle pensioni cosidette d'oro dei dipendenti dello stato a partire dal 1 agosto 2011.

Andiamo a vedere in dettaglio le novità per ognuna di queste figure, dipendenti pubblici, insegnanti e pensionati, per capire cosa cambia sul versante della loro futura pensione, in ordine alle modalità, ai tempi, ai requisiti necessari, all'ammontare della futura pensione, alla liquidazione e altri aspetti ancora.

Buona lettura.

 

Anzianità con 40 anni di contributi

Non esiste nessun criterio anagrafico da rispettare per tutti i lavoratori che avranno maturato una anzianità contributiva di almeno 40 nque abbiano almeno 35 anni di versamenti effettivi. Dunque, aver versato per quarant'anni i propri contributi previdenziali e assistenziali all'ente pensionistico di appartenenza da il diritto a ricevere la pensione.

Lo scorso anno erano state introdotte le cosidette "finestre mobili" attraverso la legge 122 del 2010. Il sistema delle finestre mobili era piuttosto punitivo per coloro che si accingevano ad andare in pensione. Infatti, il sistema delle finestre mobili prevedeva che tutti i lavoratori che avevano maturato i requisiti pensionistici alla data del 1 gennaio 2011 potevano ottenere la pensione di anzianità soltanto dopo che fosse passato un certo periodo di tempo dalla maturazione dei requisiti stessi. Una sorta di parcheggio temporaneo di attesa, il cui periodo variava in funzione del tipo di trattamento pensionistico a cui si accedeva.

Ricordiamo brevemente il sistema delle finestre mobili:

  • per i lavoratori dipendenti il periodo di attesa era di 12 mesi dalla data di maturazione della pensione.
  • per i lavoratori per cui la pensione è a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (è il caso dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri, degli artigiani e dei commercianti) e ancora per i lavoratori parasubordinati ( come ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi o ancora i lavoratori a progetto etc etc ) il periodo di attesa era di 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti alla pensione.

Per entrambe queste categorie, il sistema delle finestre mobili prevedeva che, una volta decorsa la finestra, la pensione veniva erogata all'avente diritto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tale periodo di differimento previsto e citato poco prima. Un esempio può essere di aiuto per capire meglio il meccanismo delle finestre mobili previsto dalla legge 122 del 2010.

 

Il signor Paolo è un dipendente per cui il periodo di attesa è fissato in 12 mesi. La data di maturazione della pensione per il signor Paolo è fissata nel 1 settembre dell'anno x. Per percepire la pensione dovrà attendere 12 mesi a partire da questa data, ovvero attendere al 1 settembre dell'anno x+1. Tuttavia la pensione sarà erogata a partire dal primo giorno del mese successivo, ovvero dal 1 ottobre dell'anno x+1.

 

La manovra di luglio e le nuove finestre mobili

Tuttavia, la manovra di luglio ha ulteriormente modificato la durata di attesa per percepire la pensione, ovvero la durata della finestra mobile. Questo allungamento dei tempi riguarda coloro che maturano la pensione di anzianità con 40 anni di contributi.

Quindi, per questi soggetti, e soltanto per loro, avremo che:

  • chi matura i requisiti nel 2012 la finestra mobile viene aumentata di un mese, passando dai 12 mesi previsti in precedenza ai 13 mesi attuali.
  • chi matura i requisiti alla pensione nel 2013 l'aumento della finestra mobile sale a due mesi passando dai 12 mesi previsti in precedenza ai 14 mesi.
  • chi matura i requisiti per la pensione nel 2014 l'aumento della finestra mobile sale a 3 mesi. Per costoro, dunque, il nuovo periodo di finestra mobile prevista sale complessivamente a 15 mesi.

Dal 1 gennaio 2014, per il godimento della pensione di anzianità con 40 anni di contributi,  la nuova finestra mobile per il godimento della pensione sarà, dunque, di ben 15 mesi.

Attenzione: sono esclusi da questo calcolo tutti coloro che hanno maturato i requisiti alla pensione entro il 31 Dicembre 2011.

 

La donne andranno in pensione a 65 anni? Quando accadrà?

Nelle pensioni di anzianità esistono delle differenza per quanto riguarda gli uomini e le donne. Non soltanto differenze tra questi ultimi ma anche differenze tra il settore pubblico e il settore privato.

Cosa accadeva prima della legge 122 del 2010 nel settore pubblico?

Per gli uomini si poteva accedere alla pensione di vecchiaia compiuti i 65 anni di età. Per le donne, invece, era consentito di anticipare il pensionamento a 60 anni.

Con la legge 122 del 2010 viene introdotto un percorso progressivo per rendere simili i due diversi trattamenti. In che modo? Aumentando il requisito per le donne e avvicinandolo progressivamente a quello degli uomini. Infatti accade che:

  • dal 1 gennaio del 2011 il requisito per le donne è salito a 61 anni
  • dal 1 gennaio del 2012 il requisito salirà a 65 anni.

Cosa accade invece nel settore privato?

Anche nel settore privato esiste la differenza che abbiamo pocanzi visto esisteva nel settore pubblico, ovvero i 65 anni per gli uomini e i 60 anni per le donne. Tuttavia, mentre per il settore pubblico la riforma si è imposta in virtù di una sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea alla quale bisognava dare attuazione, per il settore privato non esiste l'urgenza di introdurre una progressiva equiparazione tra uomini e donne.

In ogni caso, il progressivo avvicinamento tra uomini e donne è previsto anche per il settore privato. Infatti, sulla base dell'ultima manovra, il percorso di equiparazione nel settore privato dovrà iniziare dal 2016 per concludersi nel 2028 ai 65 anni per entrambi.

 

La pensione per gli insegnanti della scuola.

Anche nel settore della scuola ci sono stati dei cambiamenti in relazione ai requisiti per andare in pensione. Si parlava di decine di migliaglia di persone che facevano parte del comparto della scuola e che dovevano maturare i requisiti per la pensione dal 1 gennaio 2012 e che sarebbero stati interessati a queste novità.

Vediamo di che si tratta.

In sostanza, per il personale del comparto della scuola che avrà maturato i requisiti per ottenere la pensione al 1 gennaio 2012 il calcolo della finestra mobile è diverso da quello visto per i dipendenti del settore pubblico. Gli insegnanti, infatti, potranno usufruire della finestra di uscita fissata al 1 settembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti della pensione.

Un caso particolare è quello degli insegnanti che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Per questi insegnanti, la possibilità di andare in pensione potrà essere anticipata al 1 settembre del 2011, ovvero nello stesso anno. (art. 1 comma 20 dl 98 2011)

In sostanza, gli insegnanti che hanno già maturato i requisiti per la pensione o che li matureranno entro il 31 dicembre di quest'anno (2011) non dovranno neppure iniziare il nuovo anno scolastico 2011-2012 ma potranno andare in pensione direttamente i primi di settembre.

Invece, per tutti gli insegnanti che dovranno maturare i requisiti per la pensione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, dovranno aspettare il 1 settembre 2013 per poter andare in pensione.

 

Le pensioni d'oro.

Cosa sono le pensioni d'oro? Qual'è, di fatto, il limite perchè si possa parlare di pensione d'oro? Esiste una norma che abbia posto ufficialmente tale limite?

Di fatto no. Il termine pensioni d'oro è un termine che appartiene più al dibattito pubblico che ai testi normativi di legislazione pensionistica. Tuttavia, la manovra di luglio ha introdotto un contributo di solidarierà sulle pensioni che superano detterminati limiti. Quindi, se volessimo far riferimento all'unica norma che ha introdotto una divisione, possiamo fissare tale limite nei 90 mila euro previsti dalla citata manovre di luglio, al di sopra dei quali è previsto il contributo di solidarietà. Tale contributo si applica nella misura del 5% per la parte di pensione che supera i 90 mila euro e nella misura del 10% per la parte della pensione che supera i 150 mila euro.

 

La novità sulle promozioni dell'ultima ora.

Una novità interessante per evitare quella che in passato era diventata ormai una prassi acquisita nel settore pubblico è quella di evitare che le promozioni fatte negli ultimi anni di lavoro non rilevino ai fini del calcolo delle indennità di fine servizio.

In sostanza, se l'ente di appartenenza procede alla promozione del proprio dipendente durante gli ultimi tre anni di servizio, la maggiorazione sulla retribuzione potrebbe non essere presa in considerazione ai fini del calcolo degli importi dovuti per il futuro trattamento pensionistico.

In passato non erano rari i casi in cui si elargivano a fine carriera incarichi di favore o semplici promozioni dell'ultima ora finalizzate esclusivamente ad un miglioramento della propria futura posizione pensionistica.

Naturalmente, la modifica in questione si applica soltanto agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della manovra di Ferragosto e agli incarichi aventi, comunque, decorrenza successiva al 1 Ottobre 2011.

 

Le nuove regole per le pensioni di reversibilità

Su questo versante è utile richiamare la novità introdotta dal decreto legge 98/2011, ovvero dall''articolo 18 dello stesso decreto, in cui si prevede una riduzione della pensione di reversibilità nei confronti del coniuge superstite in caso di matrimoni tra persone con importanti differenze di età anagrafica.

Nello specifico, è previsto che:

  • a partire dal 1 gennaio 2012 la pensione ai superstiti viene ridotta se il matrimonio con il dante causa dia stato contratto a una età superiore ai 70 anni  e nel contempo la differenza di età tra i coniugi sia superiore ai 20 anni.
  • la riduzione della pensione di reversibilità sarà calcolata nella misura del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero 10.
  • la riduzione non si applica in presenza di figli di minore età, studenti o inabili.

 

Il tfr per il settore pubblico

Altra novità è rappresentata dal trattamento di fine rapporto per i dipendenti del pubblico impiego. Il trattamento di fine rapporto, spesso definito anche buonauscita o indennità di premio di fine servizio, a partire dal 1 gennaio 2012, sarà modulata secondo i seguenti termini:

  • il dipendente pubblico potrà percepire il tfr decorsi ventiquattro (24) mesi dalla data di cessazione del servizio per dimissioni, decadenza etc etc. Ricordiamo che la normativa vigente in precedenza fissava tale termine in sei mesi. Per cui l'attuale normativa ha notevolmente allungato i termini per ottenere il trattamento di fine rapporto da parte dei dipendenti pubblici.
  • il dipendente pubblico potrà percepire il tfr decorsi sei (6) mesi dalla data di cessazione del servizio in caso di raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e nei casi di collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. In tal caso, la normativa vigente prima della riforma non prevedeva nessun termine per il pagamento del trattamento di fine rapporto.

 

 

 

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