E' possibile sottoscrivere oggi investimenti che successivamente sconteranno l'imposta del 20% anzichè del 27%
La nuova tassazione delle rendite finanziarie
La nuova tassazione delle rendite finanziarie
In particolare, sono fissate nella misura del 20 per cento le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del Tuir (redditi di capitale) e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies. Questo è quanto stabilisce l’articolo 2, comma 6, del decreto legge.
In altri termini, le ritenute e le imposte sostitutive sui
- redditi di capitale (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni, utili derivanti da partecipazioni non qualificate, proventi derivanti dalla gestioni individuali o collettive di portafoglio)
- sui redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote di partecipazioni non qualificate, titoli, strumenti finanziari, certificati di massa, valute estere)
avranno un’unica aliquota del 20%, che andrà a sostituire le precedenti aliquote del 12,50 e/o del 27 per cento.
Rimane invariata, sempre nella misura del 49.72 %, per le persone fisiche, la tassazione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate.
Il decreto legge interviene anche sulla deducibilità delle minusvalenze su partecipazioni non qualificate, sulle perdite e i differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quater, realizzate fino al 31 dicembre 2011, stabilendo che andranno portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (quota data dal rapporto tra il 12,50 e il 20 per cento).
Decorrenza della nuova tassazione delle rendite finanziarie
La nuova aliquota al 20 per cento si applica:
- agli interessi, ai premi e a ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché ai redditi diversi, rispettivamente esigibili e realizzati dal 1° gennaio 2012; per i dividendi e proventi a essi assimilati l’aliquota unica si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012, a prescindere dalla data di delibera di distribuzione.
- alle obbligazioni e gli altri titoli similari, di cui all’articolo 2, comma1, del Dlgs 239/1996, l’aliquota del 20% scatterà sugli interessi e su ogni altro provento maturato a partire dal 1 gennaio 2012. Regola che vale anche per le gestioni individuali di portafoglio (risparmio gestito): aliquota del 20% sui risultati maturati a partire dal 1 gennaio 2012.
Esclusioni dalla nuova tassazione del 20%
Restano esclusi dall’applicazione dell’aliquota del 20% interessi, premi e ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché i redditi diversi, relativi a :
- obbligazioni e altri titoli del debito pubblico (vale a dire titoli di Stato ed equiparati - tra i quali, anche quelli emessi da enti territoriali - e i buoni postali fruttiferi)
- obbligazioni emesse da Stati inclusi nella white list di cui all’articolo 168–bis del Tuir
- titoli di risparmio per l’economia meridionale
- piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
Fonte: FiscoOggi
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Data: 16.09.2011
Oggetto: info tassazione al 20% su obbligazioni societarie
buongiorno,
vi chiedo se una cedola di un bond societario che cade a inizio 2012 verrò assogettata per intero all'aliquota del 20%, o se invece (come mi è parso di capire, meccanismo chiamato pro-rata) si deve calcolare quanto è di competenza del 2011 (tassato quindi al 12.5%) e quanto è di competenza nel 2012 (tassato al 20%), ed aggregarli poi per ottenere il valore netto complessivo di tale cedola.
grazie mille