Tutte le informazioni su Equitalia e la cartella esattoriale e il nuovo "avviso esecutivo" in vigore dal 1 Ottobre 2011
Una sezione dedicata a Equitalia con guide sulla cartella esattoriale, gli sgravi, in rimborsi, la rateizzazione della cartella, gli adempimenti e le tempistiche necessarie.
Ricordiamo che dal 1 Ottobre, per i periodi di imposta che vanno dal 2007 in poi, è in vigore il nuovo avviso di accertamento esecutivo. Per maggiori informazioni consultate gli articoli che seguono.
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Cartelle Equitalia
Il nuovo accertamento con adesione
13.02.2013 10:21Il nuovo avviso esecutivo: come deve comportarsi il contribuente
04.10.2011 11:47ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
13.07.2011 17:29Guida alla cartella esattoriale di pagamento di equitalia
13.07.2011 11:33La rateazione della cartella di Equitalia
13.07.2011 11:23Come ottenere sgravi, sospensioni o rimborsi da Equitalia
13.07.2011 11:30Guida all'estratto conto di equitalia
13.07.2011 11:34Il domicilio fiscale
13.07.2011 12:02Argomento: Cartelle Equitalia
Data: 14.09.2011
Oggetto: Sospensione termini per impugnazione cartella esattoriale
Buongiorno, chiedo cortesemente il Vostro parere in relazione a quanto segue.
In data 18/08/2011 mi è stata notificata una cartella esattoriale per il pagamento di una sanzione amministrativa relativa ad una presunta violazione dell'art. 126-bis, comma 2 del Codice della Strada. Il verbale di contestazione della suddetta presunta violazione era stato da me impugnato ed annullato dal Giudice di Pace adito, con sentenza del dicembre 2010.
In data 19/08/2011 ho depositato presso uno sportello Equitalia la richiesta di sospensione dell'esecuzione, in base alla direttiva Equitalia del 06/05/2010. Ad oggi, tuttavia, non ho ricevuto notizia dell'annullamento della cartella da parte dell'ente che ha iscritto a ruolo.
Considerato che i termini di impugnazione della cartella sono di 30 giorni dalla notifica, mi chiedo se - nell'attesa - sia opportuno provvedere comunque all'impugnazione o se la richiesta di sospensione depositata presso Equitalia determini l'automatica sospensione dei termini di impugnazione, che torneranno eventualmente a decorrere nel caso in cui l'ente - per qualsiasi motivo - decida di non annullare il ruolo.
Ringrazio anticipatamente per ogni chiarimento mi potrete dare.
Cordialità.
Gian Paolo
Data: 14.09.2011
Oggetto: R: Sospensione termini per impugnazione cartella esattoriale
Lei ha fatto perfettamente quello che doveva fare, usufruendo delle possibilità offerte dalla direttiva da lei citata, ovvero la direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010 che consente di richiedere la sospensione della riscossione direttamente all’Agente della riscossione.
In questi casi, l’attività di riscossione e le procedure esecutive saranno sospese. Sarà compito di Equitalia, ora, attivarsi nei confronti dell'agenzia delle entrate per verificare la documentazione che lei ha prodotto. Naturalmente la stessa Agenzia delle Entrate sarà in possesso della sentenza del giudice di pace con cui si annulla la violazione contestata e quindi sarà in grado di confermare all'agente della riscossione quanto da lei debitamente prodotto.
Un saluto.
Data: 08.09.2011
Oggetto: errore nell'importo della rata pagata: che fare?
Gentile Admin le porgo il mio quesito.
Abbiamo ricevuto un avviso bonario per mancato versamento di imposte dovute, e abbiamo richiesto la rateizzazione degli importi a debito poichè si tratta di importi consistenti.
Abbiamo sempre pagato le rate regolarmente ma ci siamo accorti soltanto ora che abbiamo sbagliato l'importo da rateizzare inizialmente calcolato. Come possiamo fare per correggere questo errore? Possiamo versare in qualche modo la differenza? Ancora nessuno si è accorto dell'errore quindi mi chiedo se ci sia qualche possibilità di correzione anche tramite il ravvedimento operoso.
Grazie.
Data: 08.09.2011
Oggetto: R: errore nell'importo della rata pagata: che fare?
Purtroppo non si può procedere al ravvendimento operoso.
Le spiego come stanno le cose;
L'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso è consentito soltanto qualora non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o ancora altre attività amministrative di accertamento e il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza.
Questo naturalmente è il suo caso, poichè avete anche provveduto alla rateizzazione della cartella.
Se lei riguarda meglio le comunicazioni di irregolarità ricevute, vedrà che nel foglio avvertenze si specifica chiaramente che, in caso di pagamento rateale, qualora non si versi o si versi parzialmente anche una sola rata, si decade dal beneficio della rateizzazione e gli importi non pagati vengono iscritti a ruolo.
L'aver versato le rate con importi errati, (presumo in diffetto nel suo caso) equivale a pagare le rate parzialmente.
Quindi, nonostante si tratti di un errore banale, lo stesso errore comporta irrimediabilmente la perdita del beneficio della rateizzazione.
Un saluto e torni a trovarci.
Data: 01.08.2011
Oggetto: raccomandata avvenuto deposito in comune di una cartella
Buona sera,
ho ricevuto in questi giorni una raccomandata che mi avvisa dell’avvenuto deposito presso il Comune di una cartella esattoriale.
Io non ho ricevuto niente, non mi è mai stato consegnato niente.
Cosa devo fare? devo andare in comune?
Grazie.
Data: 01.08.2011
Oggetto: R: raccomandata avvenuto deposito in comune di una cartella
Quello che ha ricevuto lei è un avviso di "avvenuta notifica per affissione" della cartella di pagamento.
L'avvenuta notifica per affissione della cartella di pagamento avviene in tutti quei casi in cui gli agenti della riscossione non riescono ad eseguire la notifica con consegna a mano.
I casi possono essere molteplici, come il caso in cui lei era irreperibile per un certo periodo di tempo, oppure era assente per un viaggio o altri motivi personali, o ancora nelle fattispecie indicate nell'articolo 139 c.p.c..
Deve recarsi presso gli uffici comunali e ritirare la cartella al più presto. La notifica è avvenuta.
Data: 14.07.2011
Oggetto: Pagamento cartella con home banking
Salve. Approfitto della vostra cortesia per chiedere se è possibile pagare l'importo della cartella di pagamento con il servizio di home banking. Alcuni dicono che è possibile mentre altri dicono di no. Come stanno le cose?
Grazie infinite.
Data: 14.07.2011
Oggetto: R: Pagamento cartella con home banking
La cartella di pagamento che lei ha ricevuto contiene certamente uno o più bollettini di versamento precompilati (Rav). QUesti bollettini rav contengono l’indicazione dell’importo da versare.
Le ricordo che possono essere utilizzati esclusivamente se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
Questi versamenti con bollettino Rav possono essere pagati mediante le funzionalità di home banking soltanto se gli agenti della riscossione hanno predisposto questo servizio per i contribuenti.
Ecco perchè alcuni dicono che è possibile versare l'importo con home banking e altri no. Perchè non sempre è possibile.
Per sapere se lei può versare l'importo della sua cartella tramite il servizio di home banking deve conoscere l'elenco degli agenti della riscossione che mettono a disposizione tale servizio di pagamento.
L'elenco è il seguente:
Equitalia Nord
Equitalia Sud
Equitalia E.TR.
Equitalia Emilia Nord
Equitalia Friuli Venezia Giulia (Servizio momentaneamente non disponibile)
Equitalia Romagna
Equitalia Sestri
Equitalia Trentino Alto Adige-Süedtirol
Saluti.
Le ricordo che se non volesse fare la fila in banca o alla posta, esiste anche il modo per pagare presso i tabaccai abilitati.
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